Art. 2.

   1.  L'art.  68 del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio
2001, n. 41, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
     «Art.  68.  Variazioni ed integrazioni al progetto approvato. 1.
Nessuna  variazione  o integrazione al progetto approvato puo' essere
introdotta  dall'appaltatore  se  non  e' preventivamente autorizzata
dall'amministrazione  committente  ai  sensi  degli  articoli 11 e 63
della legge e disposta dal direttore dei lavori.
   2. Il mancato rispetto del comma 1 non da' titolo al pagamento dei
lavori  non  autorizzati  e comporta la rimessa in pristino, a carico
dell'appaltatore, dell'opera nella situazione originaria.
   3.  Qualora,  per  uno dei casi previsti dall'art. 63 della legge,
nel  corso  dell'esecuzione  sia  necessario  introdurre variazioni o
integrazioni    non   previste   nel   contratto,   l'amministrazione
committente fa redigere una perizia di variante ai sensi dell'art. 11
della legge.
   4.  Fino  alla  concorrenza  di  un  quinto  in  piu'  o  in  meno
dell'importo  del  contratto  stesso,  l'appaltatore  ha l'obbligo di
eseguire  tutte le variazioni ritenute opportune dall'amministrazione
committente e che il direttore dei lavori gli abbia ordinato, purche'
non muti sostanzialmente la natura dell'appalto.
   5.  Gli  ordini  di  variazione  devono  fare espresso riferimento
all'intervenuta approvazione, quando questa sia prevista.
   6.  Le  variazioni  sono  valutate  ai  prezzi di contratto, ma se
comportano  lavorazioni  non previste o si devono impiegare materiali
per  i  quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede
alla determinazione di nuovi prezzi a norma dell'art. 72.
   7.  L'accertamento  delle  cause  e  dei  presupposti che, a norma
dell'art.  63  della  legge, consentono di disporre varianti in corso
d'opera  e'  demandato  al responsabile del progetto, che vi provvede
con  apposita  relazione,  sentito  il  direttore  dei  lavori. Nella
relazione  devono  essere  indicati  i  motivi  che  giustificano  la
variante,  i  piu'  rilevanti  effetti  sul  contratto  e l'eventuale
maggiore o minore spesa presunta. Qualora la variante sia disposta ai
sensi  dell'art.  63,  comma  1,  lettere  b)  e  c)  della legge, il
responsabile  di progetto descrive la situazione di fatto, accerta la
sua  non imputabilita' all'amministrazione committente, motiva la sua
non  prevedibilita'  al  momento  della  realizzazione del progetto o
della consegna dei lavori.
   8.  Al  fine di evitare interruzioni o ritardi nell'esecuzione dei
lavori,  nelle  more della redazione ed approvazione della perizia di
variante,  l'amministrazione committente puo' autorizzare, sulla base
della  relazione  di  cui al comma 7 e previo eventuale impegno della
maggiore  spesa,  l'esecuzione  di interventi ritenuti immediatamente
eseguibili  dal punto di vista tecnico ed economico dal direttore dei
lavori e dall'appaltatore.
   9.  Dal  punto di visto tecnico sono immediatamente eseguibili gli
interventi per i quali non sono prescritti una concessione edilizia o
altre autorizzazioni o nulla osta.
   10.  Fino  all'approvazione  della  perizia  di  variante non puo'
essere superato l'importo contrattuale.».