Art. 3.

   1.  L'art.  69 del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio
2001, n. 41, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
   «Art. 69. Interventi minori.
   1. L'art. 68 non si applica:
     a)  agli interventi migliorativi di dettaglio che non comportano
l'aumento  dell'importo  contrattuale,  ordinati  dal  direttore  dei
lavori  per  iscritto  all'appaltatore  e  comunicati  immediatamente
all'amministrazione committente;
     b)  agli  interventi  di finitura e completamento finalizzati al
miglioramento  dell'opera,  che richiedono una spesa non superiore al
cinque per cento dell'importo contrattuale e comunque non superiore a
100.000,00  Euro e che non eccedono il limite della spesa complessiva
prevista  nel  progetto  approvato; il direttore dei lavori trasmette
all'amministrazione  committente  un'apposita  relazione, in cui sono
illustrati  i  lavori  da eseguire ed e' indicata la prevista massima
maggiore spesa per l'eventuale impegno della maggiore spesa;
     c)  agli  interventi  di assoluta urgenza ordinati dal direttore
dei  lavori  per iscritto all'appaltatore e comunicati immediatamente
all'amministrazione   committente   per   l'eventuale  impegno  della
maggiore spesa.
   2.  Gli  interventi di finitura e completamento di cui al comma 1,
lettera  b)  sono autorizzati dall'amministrazione committente, anche
ai  fini  dell'art. 11  della  legge,  previo eventuale impegno della
maggiore  spesa  e  successivamente ordinati dal direttore dei lavori
all'appaltatore.».