Art. 3. 1. L'art. 69 del decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 69. Interventi minori. 1. L'art. 68 non si applica: a) agli interventi migliorativi di dettaglio che non comportano l'aumento dell'importo contrattuale, ordinati dal direttore dei lavori per iscritto all'appaltatore e comunicati immediatamente all'amministrazione committente; b) agli interventi di finitura e completamento finalizzati al miglioramento dell'opera, che richiedono una spesa non superiore al cinque per cento dell'importo contrattuale e comunque non superiore a 100.000,00 Euro e che non eccedono il limite della spesa complessiva prevista nel progetto approvato; il direttore dei lavori trasmette all'amministrazione committente un'apposita relazione, in cui sono illustrati i lavori da eseguire ed e' indicata la prevista massima maggiore spesa per l'eventuale impegno della maggiore spesa; c) agli interventi di assoluta urgenza ordinati dal direttore dei lavori per iscritto all'appaltatore e comunicati immediatamente all'amministrazione committente per l'eventuale impegno della maggiore spesa. 2. Gli interventi di finitura e completamento di cui al comma 1, lettera b) sono autorizzati dall'amministrazione committente, anche ai fini dell'art. 11 della legge, previo eventuale impegno della maggiore spesa e successivamente ordinati dal direttore dei lavori all'appaltatore.».