Art. 4. Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonche' per la costituzione di nuove cooperative sociali 1. A decorrere dall'anno 2007 l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 «Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta» e successive modificazioni, e l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 «Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile» e successive modificazioni, sono ridotte di un punto percentuale. L'aliquota ridotta si applica per il primo anno di costituzione e per i due anni successivi. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle nuove cooperative sociali di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale» e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale. 3. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle societa'. 4. L'agevolazione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997. 5. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime «de minimis» di cui all'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 «Legge finanziaria 2000».