(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 8 del 20 febbraio 2007)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Visto  l'Art.  53  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
31 agosto  1972,  n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige»,  ai sensi del quale il Presidente della giunta
provinciale  emana,  con  proprio  decreto,  i regolamenti deliberati
dalla giunta;
    Visto  l'Art.  54,  comma 1,  numero  1, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale
spetta  la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal consiglio provinciale;
    Visto  l'Art.  10  della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14,
concernente la delega agli enti gestori (11 comprensori e i comuni di
Trento e Rovereto), dell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali
provinciali;
    Visto  l'Art.  16,  comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
che  introduce,  nell'ambito  della  valorizzazione  e sostegno delle
responsabilita' familiari, i prestiti sull'onore;
    Visto  l'Art.  25-bis  della legge provinciale 12 luglio 1991, n.
14,   introdotto  ai  sensi  dell'Art.  85  della  legge  provinciale
19 febbraio  2002, n. 1, che prevede i prestiti sull'onore. Si tratta
di  finanziamenti  a tasso zero, concessi a persone e famiglie che si
trovano  in  situazioni  temporanee di gravi difficolta' finanziarie.
Rimangono  a  carico  dell'ente  gestore l'onere degli interessi e le
procedure   per   la   concessione  del  prestito.  L'erogazione  del
finanziamento  affidata  agli  istituti  di  credito  sulla  base  di
convenzioni stipulate con gli enti gestori medesimi;
    Visto  il  comma 2 del sopra citato Art. 25-bis, il quale dispone
che   con   regolamento  vengano  disciplinati  i  requisiti  per  la
concessione  dei  prestiti  e  le relative procedure, le categorie di
spesa  ammissibili,  l'importo  massimo  del prestito che puo' essere
concesso, la durata del prestito;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 2662 di data
15 dicembre  2006,  con  la  quale  e'  stato  approvato lo schema di
regolamento  di  attuazione  dell'Art. 25-bis della legge provinciale
12 luglio 1991, n. 14,
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Il  presente  regolamento disciplina, in attuazione dell'Art.
25-bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei
servizi  socio-assistenziali  in provincia di Trento), la concessione
del prestito sull'onore, di seguito denominato «prestito».