Art. 10.
                        Adempimenti attuativi
    1. La giunta provinciale con propria deliberazione:
      a) specifica   i   requisiti   e  le  condizioni  richiesti  ai
beneficiari  del prestito indicati dall'Art. 3, comma 1, per accedere
alla concessione dello stesso;
      b) stabilisce i criteri e le modalita' per la valutazione della
condizione   economica   con  riferimento  al  modello  approvato  in
attuazione  delle  disposizioni  previste  dagli articoli 6 e 7 della
legge   provinciale  1° febbraio  1993,  n.  3,  tenuto  conto  delle
variazioni  significative  intervenute  alla data della presentazione
della domanda per la concessione del prestito;
      c) stabilisce  i  limiti  minimi  e  massimi  della  condizione
economica  familiare  per la concessione del prestito con riferimento
al   tetto  assistenziale  previsto  per  l'erogazione  del  sussidio
economico mensile regolato dalle determinazioni per l'esercizio delle
funzioni socio-assistenziali delegate adottate ai sensi dell'Art. 14,
comma 1,  lettera b),  della  legge  provinciale n. 14 del 1991. Tali
limiti   sono   compresi   tra   i  valori  corrispondenti  al  tetto
assistenziale maggiorato  rispettivamente  del 50 per cento e del 150
per cento;
      d) individua   le  spese  ammissibili  ai  sensi  dell'Art.  4,
comma 1;
      e) stabilisce  i criteri per la determinazione dell'ammontare e
della durata del prestito, nei limiti di quanto previsto dall'Art. 5,
commi 1 e 2;
      f) approva   il   modulo   della   domanda   ed   individua  la
documentazione da allegare alla stessa;
      g) approva   lo   schema   di  convenzione  con  la  banca  per
l'erogazione del prestito.