Art. 11.
           Divieto di cumulo con altri interventi analoghi
    1.  Non  e'  ammessa  la  concessione  del  prestito  qualora  il
richiedente o altri componenti del nucleo familiare siano beneficiari
di  altre  agevolazioni  pubbliche concesse per gli stessi fini per i
quali e' richiesto il prestito.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
                               DELLAI
Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2007, registro n. 1,
  foglio n. 3