Art. 2.
                       Natura dell'intervento
    1.  Il  prestito  consiste  in  un'erogazione  in  denaro,  senza
interessi,  concessa  dagli  enti  gestori  per  un  periodo di tempo
concordato  e  nei  limiti stabiliti dall'Art. 5, per far fronte alle
spese  previste  dall'Art.  4,  a nuclei familiari e a persone che si
trovino  in  situazioni  temporanee di gravi difficolta' finanziarie,
anche  su  segnalazione di soggetti pubblici o privati operanti nella
rete dei servizi alla persona.
    2.  Per enti gestori si intendono i comuni di Trento e Rovereto e
i  comprensori  destinatari  della  delega  ai sensi dell'articolo 10
della legge provinciale n. 14 del 1991.