Art. 2. Natura dell'intervento 1. Il prestito consiste in un'erogazione in denaro, senza interessi, concessa dagli enti gestori per un periodo di tempo concordato e nei limiti stabiliti dall'Art. 5, per far fronte alle spese previste dall'Art. 4, a nuclei familiari e a persone che si trovino in situazioni temporanee di gravi difficolta' finanziarie, anche su segnalazione di soggetti pubblici o privati operanti nella rete dei servizi alla persona. 2. Per enti gestori si intendono i comuni di Trento e Rovereto e i comprensori destinatari della delega ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 1991.