Art. 6.
              Procedure per la concessione del prestito
    1.  L'interessato  presenta  domanda  di concessione del prestito
all'ente  gestore  di  riferimento,  redatta  su  apposito  modulo  e
corredata  dalla  documentazione individuata dalla giunta provinciale
ai sensi dell'Art. 10, comma 1, lettera f).
    2.   L'ente   gestore   procede   all'istruttoria  della  domanda
presentata e, in caso di esito favorevole, adotta il provvedimento di
concessione  del  prestito;  successivamente l'ente medesimo comunica
alla  banca  convenzionata  ai sensi dell'Art. 25-bis, comma 5, della
legge  provinciale  n.  14  del 1991, il nominativo del beneficiario,
l'ammontare del prestito e la sua durata.
    3.  La  banca  eroga  il  prestito  al  beneficiario  in un'unica
soluzione.