Art. 8.
                       Decadenza dal prestito
    1.  L'ente  gestore,  in  caso di accertata impossibilita' per il
beneficiario  di  provvedere  con regolarita' al pagamento delle rate
del prestito concesso, dichiara la decadenza dal prestito.
    2.  In  tale  caso, ai sensi dell'Art. 7, comma 1, lettera d), il
beneficiario  e'  tenuto a rimborsare alla banca la quota di prestito
non  ancora  restituita maggiorata della quota .di interessi relativa
alle rate non corrisposte.