Art. 9. Revoca del prestito 1. L'ente gestore revoca il prestito qualora accerti: a) la non rispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente nella domanda e la reale situazione accertata a seguito di controlli successivi da parte dell'ente gestore; b) la mancata effettuazione della spesa per la quale e' stato concesso il prestito. 2. Nei casi individuati dal comma 1 il beneficiario deve rimborsare alla banca il prestito residuo, maggiorato degli interessi che l'ente gestore e' tenuto a corrispondere.