(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 23 maggio 2007) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli-Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato per i servizi radiotelevisivi); Vista la legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia); Visto l'Art. 5, comma 44, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - legge finanziaria 2005), come modificato dall'Art. 7, comma 99, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - legge finanziaria 2006), che prevede la concessione di contributi annui costanti ventennali, nella misura massima del 7 per cento della spesa ammessa, per il finanziamento delle iniziative finalizzate: alla conservazione e valorizzazione di edifici e strutture industriali, ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 24/1997; alla conservazione e valorizzazione di beni architettonici fortificati, ai sensi dell'Art. 2, comma 1, lettere a), b), e c) della legge regionale n. 10/2000; Ritenuto di disciplinare piu' dettagliatamente l'attuazione dei suindicati interventi contributivi, definendo in via regolamentare le modalita' procedurali ed i criteri di priorita' da applicare per la valutazione delle relative domande, sulla base dell'esperienza operativa sinora maturata e tenuto conto delle attuali caratteristiche ed esigenze di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale di cui trattasi; Ritenuto altresi' opportuno raccogliere in un unico testo normativo la disciplina suddetta, la quale - pur afferendo alla promozione e al sostegno di due diverse tipologie di iniziative, individuate da due distinte leggi di settore - e' intesa a regolare la gestione di un unico strumento di intervento, e quindi presenta, per la maggior parte, elementi comuni applicabili a entrambe le aree di attivita' contributiva considerate; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'Art. 30; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 930 del 20 aprile 2007; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Decreta: 1. E' approvato il «Regolamento concernente criteri e modalita' per il finanziamento di iniziative previste per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale e dell'architettura fortificata dalle leggi regionali 15 luglio 1997, n. 24 e 8 maggio 2000, n. 10, come integrate dall'Art. 5, comma 44, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY