Allegato
Regolamento  concernente  criteri e modalita' per il finanziamento di
   iniziative  previste  per la conservazione e la valorizzazione del
   patrimonio     archeologico-industriale     e    dell'architettura
   fortificata dalle leggi regionali 15 luglio 1997, n. 24 e 8 maggio
   2000,  n.  10,  come  integrate dall'Art. 5, comma 44, della legge
   regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005).
                               Capo I
                        Disposizioni generali
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione
    1. Il presente regolamento, ai sensi dell'Art. 30, comma 1, della
legge  regionale  20  marzo  2000,  n.  7 (Testo unico delle norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di accesso),
definisce  i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi
annui  costanti  di durata ventennale previsti dall'Art. 5, comma 44,
della  legge  regionale  2  febbraio  2005, n. 1 (Disposizioni per la
formazione  del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia - legge finanziaria 2005) al fine di promuovere
e  sostenere  la  conservazione  e  la  valorizzazione del patrimonio
archeologico-industriale,  in  attuazione  della  legge  regionale 15
luglio   1997,  n.  24  (Norme  per  il  recupero,  la  tutela  e  la
valorizzazione  del patrimonio archeologico-industriale della Regione
Friuli-Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991,
n.  22, recante norme per il funzionamento del Comitato per i servizi
radiotelevisivi),  nonche'  la  conservazione e la valorizzazione dei
beni  architettonici fortificati, in attuazione della legge regionale
8  maggio  2000,  n.  10  (Interventi  per la tutela, conservazione e
valorizzazione   dell'architettura   fortificata  del  Friuli-Venezia
Giulia).
                               Art. 2.
               Oggetto e beneficiari degli interventi
    1. I contributi di cui all'Art. 1 sono destinati al finanziamento
delle iniziative aventi ad oggetto:
      a) nell'ambito dell'archeologia industriale:
        1)   la  conservazione,  la  manutenzione  straordinaria,  il
restauro  e  il  riuso  compatibile  di  fabbriche  e  delle relative
strutture   di   servizio,   compresi   gli   edifici  direzionali  e
residenziali di pertinenza;
        2)  l'acquisizione  di  immobili  da  destinare  a  uso della
collettivita';
      b) nell'ambito dell'architettura fortificata:
        1)  la conservazione e il restauro, anche in concorso con gli
interventi  dei  competenti  organi  statali, dei beni architettonici
fortificati  e  del loro contesto ambientale, cosi' come storicamente
definito;
        2)  l'indagine, il recupero e la valorizzazione dei reperti e
delle testimonianze archeologiche dell'architettura fortificata;
        3)   il   riuso   dei  beni  architettonici  fortificati  per
destinazioni proprie e per finalita' culturali e sociali.
    2. Ai contributi possono accedere:
      a) i   soggetti   pubblici   e  privati  proprietari  dei  beni
considerati, per tutte le iniziative previste dal comma 1, eccettuate
quelle di cui alla lettera a), punto 2;
      b) gli  enti  pubblici  detentori  dei beni considerati, per le
iniziative previste dal comma 1, lettera b);
      c) gli  enti  locali,  per  le iniziative previste dal comma 1,
lettera a), punto 2.
                               Capo II
              Presentazione delle domande di contributo
                               Art. 3.
             Termine per la presentazione delle domande
    1.  Le  domande  tese ad ottenere i contributi di cui al presente
regolamento  sono  presentate  prima  dell'inizio della realizzazione
dell'iniziativa  cui  si  riferiscono e devono pervenire alla Regione
autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  -  direzione  centrale  istruzione,
cultura, sport e pace - servizio conservazione patrimonio culturale e
gestione  centro  regionale  di  catalogazione  e  restauro  dei beni
culturali,  di  seguito  denominato servizio, entro il termine del 31
gennaio  dell'anno  cui  esse  si  riferiscono,  fatto  salvo  quanto
stabilito dall'Art. 6, commi 2 e 3 della legge regionale n. 7/2000.
    2.  Le  domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1
non    sono   prese   in   considerazione   e   vengono   archiviate.
Dell'archiviazione viene data comunicazione all'interessato.
                               Art. 4.
              Modalita' di presentazione delle domande
    1.  Le  domande  di  cui  all'Art.  3,  redatte in conformita' ai
modelli   di   cui  agli  allegati  A  e  B,  sono  sottoscritte  dal
proprietario   privato   o   dal   legale   rappresentante  dell'ente
interessato   e   sono   corredate   dalla  seguente  documentazione,
specificata nei modelli medesimi:
      a) dichiarazione attestante:
        1)   l'uso   attuale   dell'immobile   e  quello  previsto  a
conclusione dell'intervento;
        2)  l'esistenza  e  l'entita'  dei  contributi  eventualmente
concessi  dallo  Stato  o da altri enti pubblici o erogati da privati
per la stessa iniziativa;
        3)  l'esistenza  di eventuali iniziative pregresse di studio,
ricerca  o  indagine  sul bene per il quale e' proposta l'iniziativa,
gia' realizzate con il sostegno regionale;
        4)  l'eventuale  esistenza  di una convenzione gia' stipulata
con il comune competente per territorio, ovvero la disponibilita' del
soggetto  proponente  e  del  comune  medesimo  ad  addivenirvi,  per
consentire l'apertura al pubblico dell'immobile considerato;
        5)  nel  caso  di  iniziativa  avente  ad oggetto un bene del
patrimonio  archeologico-industriale, gli estremi della catalogazione
del  bene stesso, gia' effettuata secondo quanto previsto dall'Art. 3
della  legge  regionale  21  luglio  1971,  n.  27 (Catalogazione del
patrimonio   culturale  e  ambientale  del  Friuli-Venezia  Giulia  e
istituzione del relativo inventario);
      b) nel   caso   di   iniziativa   avente  ad  oggetto  un  bene
architettonico  fortificato,  copia  del  provvedimento di tutela del
bene, emesso dall'organo statale competente, nonche' gli elementi per
la   classificazione   e  schedatura  dell'immobile,  secondo  quanto
previsto dall'Art. 3 della legge regionale n. 27/1971;
      c) relazione  storica  e  tecnica,  redatta  da un architetto o
tecnico  abilitato  alla  progettazione  su immobili aventi natura di
bene  culturale,  descrittiva  delle  caratteristiche dell'immobile e
dell'iniziativa   proposta,   da  cui  risultino  evidenti  i  valori
artistici,  storici, ambientali o architettonici da salvaguardare, la
natura  e  l'entita'  dei  lavori  da  eseguire  e  la compatibilita'
dell'uso previsto;
      d) il   piano   finanziario   dell'iniziativa   prevista,   con
l'articolazione  delle singole voci di spesa, nonche', nel caso delle
iniziative  di  cui  all'Art.  2,  comma 1, lettera a), punto 2), una
perizia di stima del valore dell'immobile da acquistare.
    2.  Il  servizio  puo' chiedere per una sola volta l'integrazione
degli  atti  o dei documenti necessari ai fini istruttori, il termine
del  procedimento  resta  sospeso  fino alla presentazione degli atti
integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro il termine
stabilito  nella  richiesta, che comunque non puo' essere inferiore a
quindici giorni, il procedimento si conclude negativamente.
                               Art. 5.
                   Avvio e durata del procedimento
    1.  La comunicazione di avvio del procedimento di cui all'Art. 13
della  legge regionale n. 7/2000 reca l'indicazione del termine entro
il    quale    l'interessato   deve   essere   informato   dell'esito
dell'istruttoria ai sensi dell'Art. 13.
    2.   Il   procedimento   si   conclude   entro   il   termine  di
duecentoquaranta giorni.
                              Capo III
                             Istruttoria
                               Art. 6.
                        Fasi dell'istruttoria
    1. L'istruttoria delle domande si articola nelle seguenti fasi:
      a) accertamento   del   possesso   dei   requisiti  formali  di
ammissibilita';
      b) verifica  della  coerenza  dell'iniziativa  proposta  con le
finalita' della legge;
      c) determinazione,  per  ciascuna  delle domande accolte, della
spesa ammissibile a contributo;
      d) fissazione della misura massima del contributo assegnabile a
ciascuna iniziativa;
      e) determinazione  dell'ordine di priorita' nel soddisfacimento
delle domande in applicazione dei criteri di cui all'Art. 11.
                               Art. 7.
          Verifica dei requisiti formali di ammissibilita'
    1.  La  verifica  dei  requisiti  formali di natura soggettiva ed
oggettiva  risultanti  dalle  domande  accerta  la  sussistenza delle
condizioni  per  l'ammissione  delle  domande  alle  fasi  successive
dell'istruttoria.
    2.   Nel   caso   dei   contributi  per  la  conservazione  e  la
valorizzazione  del  patrimonio  archeologico-industriale, e' inoltre
condizione  per  l'ammissione  delle  domande  alle  fasi  successive
dell'istruttoria  la  preventiva catalogazione dei beni considerati e
la  loro  inclusione  nell'inventario  sistematico  tenuto dal centro
regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali.
    3.  La  verifica  dei requisiti soggettivi accerta che la formale
qualificazione   giuridica  del  soggetto  proponente  rientri  nelle
categorie di soggetti previste dalle norme di legge di riferimento.
    4.  La  verifica  dei  requisiti oggettivi accerta la presenza di
elementi  di  documentazione adeguati a consentire la valutazione del
piano  finanziario  e  delle  condizioni  di  fattibilita' tecnica ed
organizzativa dell'iniziativa proposta.
                               Art. 8.
          Verifica della coerenza con le finalita' di legge
    1.  La  verifica  della  coerenza dell'iniziativa proposta con le
finalita'  della legge consiste nell'accertamento tecnico-scientifico
delle  caratteristiche  materiali  e della natura giuridica del bene,
nell'esame  delle modalita' di effettuazione dell'iniziativa proposta
e nella valutazione dell'adeguatezza, del grado di necessita' e della
qualita' tecnica dell'iniziativa stessa in rapporto agli obiettivi di
conservazione e valorizzazione.
    2.  Alla  verifica di cui al comma 1 provvede il Centro regionale
di  catalogazione  e  restauro  dei  beni culturali avvalendosi delle
risorse dell'Unita' organizzativa per la catalogazione.
                               Art. 9.
                          Spesa ammissibile
    1.  Per  ciascuna  delle  iniziative riconosciute in possesso dei
requisiti  formali  di  ammissibilita'  e  ritenute  coerenti  con le
finalita'  di legge si procede all'individuazione delle voci di spesa
ammissibili  a contributo e alla determinazione dei relativi importi,
sulla  base  della verifica di coerenza e congruita' delle previsioni
recate  dalla  documentazione  illustrativa  e  dal piano finanziario
dell'iniziativa   e   tenendo   conto   delle  contestuali  ulteriori
previsioni   di   copertura   finanziaria,   indicate   dal  soggetto
proponente.
    2.  Nella spesa complessivamente ammissibile determinata ai sensi
del comma 1 possono essere compresi, entro il limite massimo del 15%,
anche  gli  oneri  relativi  alla  realizzazione di studi inerenti al
riuso   del  bene  e  di  ricerche  preliminari  di  natura  storica,
architettonica  e geotecnica, nonche' le spese generali tecniche e di
collaudo.
    3.  In  presenza  di  un elevato numero di domande, si procede di
norma  alla loro ripartizione in fasce omogenee per tipo e dimensioni
finanziarie delle iniziative proposte ed alla corrispondente adozione
di   una   scala   di   parametri  di  riferimento  quantitativo  per
l'individuazione dei limiti minimi e massimi di spesa ammissibile per
ciascuna fascia.
                              Art. 10.
                 Intensita' e misura del contributo
    1.  La  misura  del contributo da assegnare a ciascuna iniziativa
proposta   e'   fissata   con  riferimento  all'importo  delle  spese
riconosciute  ammissibili,  come determinato ai sensi dell'Art. 9, al
netto   della   parte   eventualmente   coperta  da  altre  fonti  di
finanziamento.
    2.  Nell'ambito  degli interventi per l'architettura fortificata,
la  misura  del contributo da assegnare per ciascuna delle iniziative
comprese  nelle singole categorie di cui all'Art. 2, comma 1, lettera
b)  non  puo'  di  norma  eccedere il 10% della dotazione finanziaria
dello  stanziamento  annuale, salva comunque la facolta' della giunta
regionale  di  fissare  un  limite  superiore  per singole iniziative
ritenute di particolare rilevanza e urgenza.
                              Art. 11.
              Criteri per la determinazione dell'ordine
           di priorita' nel soddisfacimento delle domande
    1.  La  determinazione  dei contributi da assegnare e' effettuata
tenendo  conto  dell'obiettivo  di  assicurare il soddisfacimento del
piu'  alto  numero  di  domande  compatibile  con  lo  stanziamento a
disposizione.  In  caso  di  insufficienza  delle risorse disponibili
rispetto  all'ammontare  complessivo  del  fabbisogno  accertato  per
soddisfare  le  domande  ammissibili  a  contributo,  si  provvede ad
individuare   tra   le   domande   medesime   quelle   che,   per  le
caratteristiche   del  bene  considerato  e  per  la  qualita'  delle
iniziative  proposte,  risultano maggiormente  rilevanti agli effetti
del  pieno  conseguimento degli obiettivi indicati dalla legge. A tal
fine sono accertati e valutati come criteri di priorita':
      a) il  carattere  organico  dell'iniziativa  di  conservazione,
restauro e valorizzazione anche in rapporto alla rilevanza culturale,
alla  natura  e allo stato di conservazione del bene considerato e al
suo  contesto  storico  e  ambientale,  con particolare riguardo alle
iniziative  afferenti  a  una  pluralita'  di  beni  compresi  in  un
complesso  di strutture e testimonianze culturali unitario e a quelle
costituenti  un'autonoma  articolazione  di un iniziativa progettuale
pluriennale;
      b) il miglioramento delle condizioni di fruibilita' e godimento
pubblico del bene, conseguibile con la realizzazione dell'iniziativa;
      c) l'esistenza  di una convenzione con il comune competente per
territorio, o la disponibilita' manifestata dal soggetto proprietario
ad addivenirvi, che consenta l'apertura al pubblico del bene immobile
oggetto dell'intervento;
      d) la maggiore   efficacia   dell'intervento   derivante  dalla
coerenza  e  complementarieta'  dello  stesso rispetto alle azioni di
conservazione e valorizzazione programmate da altri soggetti;
      e) l'ubicazione  del  bene all'interno del perimetro di uno dei
parchi  o  riserve  istituiti  ai  sensi  della  legge  regionale  30
settembre  1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali
regionali).
    2.  Con  riferimento  alle iniziative di cui all'Art. 2, comma 1,
lettera  b),  e'  comunque  assicurata priorita' a quelle relative ad
immobili  che  ricadono nel territorio di uno dei comuni classificati
come  disastrati con decreto del Presidente della giunta regionale 20
maggio 1976, n. 0714/Pres. e successive modifiche e che non sono gia'
stati  oggetto  di  interventi  organici  di recupero delle strutture
murarie danneggiate dal sisma.
                              Art. 12.
                         Parere obbligatorio
    1.  A  conclusione  dell'istruttoria,  il  servizio predispone un
ipotesi  di  riparto  delle risorse disponibili, che viene sottoposta
all'esame   della   commissione   consultiva  istituita  dalla  legge
regionale  di  riferimento, la quale esprime parere sull'applicazione
dei criteri di cui all'Art. 11.
                              Art. 13.
                     Assegnazione del contributo
    1.    Il   responsabile   del   procedimento   comunica   l'esito
dell'istruttoria   al   destinatario   del   contributo   e  richiede
contestualmente  una  dichiarazione  di  accettazione  del contributo
stesso, fissando un termine perentorio per la risposta.
    2.  La  dichiarazione  di  cui  al  comma 1  e' condizione per la
concessione del contributo e ha l'effetto di impegnare l'assegnatario
alla copertura della quota di spesa ammissibile eccedente.
    3.  Nel  caso in cui sia stata ammessa a contributo un'iniziativa
di  particolare rilievo, proposta da un soggetto privato, l'emissione
del  provvedimento  di  concessione  puo'  essere inoltre subordinata
dalla  giunta  regionale,  su  proposta  dell'assessore competente in
materia  di  beni culturali, alla stipulazione di una convenzione tra
l'amministrazione   regionale   o   l'ente   locale  territorialmente
competente  e  il  proprietario  dell'immobile,  avente ad oggetto la
destinazione  e l'uso dell'immobile stesso e l'obbligo di consentirne
in tutto o in parte l'accesso al pubblico per la visita.
                               Capo IV
            Concessione e rendicontazione del contributo
                              Art. 14.
                             Concessione
    1.  Il  responsabile del procedimento, acquisita la dichiarazione
di accettazione di cui all'Art. 13, provvede con proprio decreto alla
concessione  del  contributo assegnato ovvero, nel caso di interventi
soggetti  alla  normativa  regionale  vigente  in  materia  di lavori
pubblici,   invita   il   beneficiario   a  produrre  alla  direzione
provinciale per i lavori pubblici competente per territorio, entro un
termine  contestualmente fissato, la documentazione necessaria a tale
direzione per provvedere alla determinazione della spesa ammissibile,
in   applicazione   della  legge  regionale  31 maggio  2002,  n.  14
(Disciplina     organica    dei    lavori    pubblici),    unitamente
all'autorizzazione  ai  lavori emessa dalla competente soprintendenza
per i beni oggetto di tutela.
                              Art. 15.
                     Rendicontazione della spesa
    1.  Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro
il   termine   fissato  dal  decreto  di  concessione,  eventualmente
prorogato  su  richiesta  motivata,  la documentazione giustificativa
della  spesa,  come  prevista  dagli articoli 41, 42 e 43 della legge
regionale n. 7/2000, nonche' l'ulteriore documentazione eventualmente
prescritta con il decreto medesimo.
    2. Nel caso di interventi aventi ad oggetto la conservazione e il
restauro  di  beni culturali sottoposti a tutela ai sensi del decreto
legislativo  22  gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio),  la  documentazione  di  cui  al comma 1 e' integrata dal
visto  di conformita' all'autorizzazione di cui all'Art. 14, comma 1,
emesso dalla competente Soprintendenza a conclusione dei lavori.
                              Art. 16.
Controlli,  sospensione  dell'erogazione e restituzione degli importi
                               erogati
    1.   Sono   sottoposti   a   verifica  ispettiva,  con  specifico
riferimento  al  riscontro  analitico della documentazione attestante
l'impiego  dei  contributi  erogati,  tutti i soggetti beneficiari di
contributi  di  importo  annuo  superiore al 10% dell'ammontare dello
stanziamento  annuale.  Nelle  medesime forme, possono essere inoltre
sottoposti   a   verifica  ispettiva  a  campione  i  beneficiari  di
contributi di importo pari o inferiore.
    2.  Qualora il beneficiario non provveda alla rendicontazione nel
termine e secondo le modalita' di cui all'Art. 15 il responsabile del
procedimento provvede a revocare il contributo concesso, a sospendere
l'erogazione   eventualmente   gia'  in  corso  ed  a  richiedere  la
restituzione delle somme erogate, secondo le modalita' previste dagli
articoli 47, 48, 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.
                               Capo V
                  Disposizioni transitorie e finali
                              Art. 17.
                     Modifiche della modulistica
    1.  Eventuali  modifiche  ed integrazioni dei modelli di cui agli
allegati  A  e  B del presente regolamento, previsti per la redazione
delle  domande  di contributo dall'Art. 4, comma 1, sono disposte con
decreto  del  direttore  centrale  dell'istruzione,  cultura, sport e
pace, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.
                              Art. 18.
                           Norma di rinvio
    1.   Per   quanto   non   espressamente   previsto  dal  presente
regolamento, si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000.
                              Art. 19.
                        A b r o g a z i o n e
    1. Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della giunta regionale 23 agosto 2000, n. 0311.
                              Art. 20.
                      Disposizioni transitorie
    1.  In  via  di  prima  applicazione, sono fatte salve le domande
presentate entro il termine di cui all'Art. 3, comma 1, ancorche' non
redatte  in  conformita'  ai  modelli  previsti dall'Art. 4, comma 1,
purche'  integrate,  ove  necessario,  dalla  documentazione indicata
all'articolo medesimo   entro   il  termine  di  venti  giorni  dalla
richiesta del servizio.
                              Art. 21.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy
(Omissis)