Allegato Regolamento concernente criteri e modalita' per il finanziamento di iniziative previste per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale e dell'architettura fortificata dalle leggi regionali 15 luglio 1997, n. 24 e 8 maggio 2000, n. 10, come integrate dall'Art. 5, comma 44, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005). Capo I Disposizioni generali Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'Art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), definisce i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi annui costanti di durata ventennale previsti dall'Art. 5, comma 44, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - legge finanziaria 2005) al fine di promuovere e sostenere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale, in attuazione della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli-Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato per i servizi radiotelevisivi), nonche' la conservazione e la valorizzazione dei beni architettonici fortificati, in attuazione della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia). Art. 2. Oggetto e beneficiari degli interventi 1. I contributi di cui all'Art. 1 sono destinati al finanziamento delle iniziative aventi ad oggetto: a) nell'ambito dell'archeologia industriale: 1) la conservazione, la manutenzione straordinaria, il restauro e il riuso compatibile di fabbriche e delle relative strutture di servizio, compresi gli edifici direzionali e residenziali di pertinenza; 2) l'acquisizione di immobili da destinare a uso della collettivita'; b) nell'ambito dell'architettura fortificata: 1) la conservazione e il restauro, anche in concorso con gli interventi dei competenti organi statali, dei beni architettonici fortificati e del loro contesto ambientale, cosi' come storicamente definito; 2) l'indagine, il recupero e la valorizzazione dei reperti e delle testimonianze archeologiche dell'architettura fortificata; 3) il riuso dei beni architettonici fortificati per destinazioni proprie e per finalita' culturali e sociali. 2. Ai contributi possono accedere: a) i soggetti pubblici e privati proprietari dei beni considerati, per tutte le iniziative previste dal comma 1, eccettuate quelle di cui alla lettera a), punto 2; b) gli enti pubblici detentori dei beni considerati, per le iniziative previste dal comma 1, lettera b); c) gli enti locali, per le iniziative previste dal comma 1, lettera a), punto 2. Capo II Presentazione delle domande di contributo Art. 3. Termine per la presentazione delle domande 1. Le domande tese ad ottenere i contributi di cui al presente regolamento sono presentate prima dell'inizio della realizzazione dell'iniziativa cui si riferiscono e devono pervenire alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - servizio conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, di seguito denominato servizio, entro il termine del 31 gennaio dell'anno cui esse si riferiscono, fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 6, commi 2 e 3 della legge regionale n. 7/2000. 2. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione all'interessato. Art. 4. Modalita' di presentazione delle domande 1. Le domande di cui all'Art. 3, redatte in conformita' ai modelli di cui agli allegati A e B, sono sottoscritte dal proprietario privato o dal legale rappresentante dell'ente interessato e sono corredate dalla seguente documentazione, specificata nei modelli medesimi: a) dichiarazione attestante: 1) l'uso attuale dell'immobile e quello previsto a conclusione dell'intervento; 2) l'esistenza e l'entita' dei contributi eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici o erogati da privati per la stessa iniziativa; 3) l'esistenza di eventuali iniziative pregresse di studio, ricerca o indagine sul bene per il quale e' proposta l'iniziativa, gia' realizzate con il sostegno regionale; 4) l'eventuale esistenza di una convenzione gia' stipulata con il comune competente per territorio, ovvero la disponibilita' del soggetto proponente e del comune medesimo ad addivenirvi, per consentire l'apertura al pubblico dell'immobile considerato; 5) nel caso di iniziativa avente ad oggetto un bene del patrimonio archeologico-industriale, gli estremi della catalogazione del bene stesso, gia' effettuata secondo quanto previsto dall'Art. 3 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 (Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario); b) nel caso di iniziativa avente ad oggetto un bene architettonico fortificato, copia del provvedimento di tutela del bene, emesso dall'organo statale competente, nonche' gli elementi per la classificazione e schedatura dell'immobile, secondo quanto previsto dall'Art. 3 della legge regionale n. 27/1971; c) relazione storica e tecnica, redatta da un architetto o tecnico abilitato alla progettazione su immobili aventi natura di bene culturale, descrittiva delle caratteristiche dell'immobile e dell'iniziativa proposta, da cui risultino evidenti i valori artistici, storici, ambientali o architettonici da salvaguardare, la natura e l'entita' dei lavori da eseguire e la compatibilita' dell'uso previsto; d) il piano finanziario dell'iniziativa prevista, con l'articolazione delle singole voci di spesa, nonche', nel caso delle iniziative di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), punto 2), una perizia di stima del valore dell'immobile da acquistare. 2. Il servizio puo' chiedere per una sola volta l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori, il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro il termine stabilito nella richiesta, che comunque non puo' essere inferiore a quindici giorni, il procedimento si conclude negativamente. Art. 5. Avvio e durata del procedimento 1. La comunicazione di avvio del procedimento di cui all'Art. 13 della legge regionale n. 7/2000 reca l'indicazione del termine entro il quale l'interessato deve essere informato dell'esito dell'istruttoria ai sensi dell'Art. 13. 2. Il procedimento si conclude entro il termine di duecentoquaranta giorni. Capo III Istruttoria Art. 6. Fasi dell'istruttoria 1. L'istruttoria delle domande si articola nelle seguenti fasi: a) accertamento del possesso dei requisiti formali di ammissibilita'; b) verifica della coerenza dell'iniziativa proposta con le finalita' della legge; c) determinazione, per ciascuna delle domande accolte, della spesa ammissibile a contributo; d) fissazione della misura massima del contributo assegnabile a ciascuna iniziativa; e) determinazione dell'ordine di priorita' nel soddisfacimento delle domande in applicazione dei criteri di cui all'Art. 11. Art. 7. Verifica dei requisiti formali di ammissibilita' 1. La verifica dei requisiti formali di natura soggettiva ed oggettiva risultanti dalle domande accerta la sussistenza delle condizioni per l'ammissione delle domande alle fasi successive dell'istruttoria. 2. Nel caso dei contributi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale, e' inoltre condizione per l'ammissione delle domande alle fasi successive dell'istruttoria la preventiva catalogazione dei beni considerati e la loro inclusione nell'inventario sistematico tenuto dal centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali. 3. La verifica dei requisiti soggettivi accerta che la formale qualificazione giuridica del soggetto proponente rientri nelle categorie di soggetti previste dalle norme di legge di riferimento. 4. La verifica dei requisiti oggettivi accerta la presenza di elementi di documentazione adeguati a consentire la valutazione del piano finanziario e delle condizioni di fattibilita' tecnica ed organizzativa dell'iniziativa proposta. Art. 8. Verifica della coerenza con le finalita' di legge 1. La verifica della coerenza dell'iniziativa proposta con le finalita' della legge consiste nell'accertamento tecnico-scientifico delle caratteristiche materiali e della natura giuridica del bene, nell'esame delle modalita' di effettuazione dell'iniziativa proposta e nella valutazione dell'adeguatezza, del grado di necessita' e della qualita' tecnica dell'iniziativa stessa in rapporto agli obiettivi di conservazione e valorizzazione. 2. Alla verifica di cui al comma 1 provvede il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali avvalendosi delle risorse dell'Unita' organizzativa per la catalogazione. Art. 9. Spesa ammissibile 1. Per ciascuna delle iniziative riconosciute in possesso dei requisiti formali di ammissibilita' e ritenute coerenti con le finalita' di legge si procede all'individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo e alla determinazione dei relativi importi, sulla base della verifica di coerenza e congruita' delle previsioni recate dalla documentazione illustrativa e dal piano finanziario dell'iniziativa e tenendo conto delle contestuali ulteriori previsioni di copertura finanziaria, indicate dal soggetto proponente. 2. Nella spesa complessivamente ammissibile determinata ai sensi del comma 1 possono essere compresi, entro il limite massimo del 15%, anche gli oneri relativi alla realizzazione di studi inerenti al riuso del bene e di ricerche preliminari di natura storica, architettonica e geotecnica, nonche' le spese generali tecniche e di collaudo. 3. In presenza di un elevato numero di domande, si procede di norma alla loro ripartizione in fasce omogenee per tipo e dimensioni finanziarie delle iniziative proposte ed alla corrispondente adozione di una scala di parametri di riferimento quantitativo per l'individuazione dei limiti minimi e massimi di spesa ammissibile per ciascuna fascia. Art. 10. Intensita' e misura del contributo 1. La misura del contributo da assegnare a ciascuna iniziativa proposta e' fissata con riferimento all'importo delle spese riconosciute ammissibili, come determinato ai sensi dell'Art. 9, al netto della parte eventualmente coperta da altre fonti di finanziamento. 2. Nell'ambito degli interventi per l'architettura fortificata, la misura del contributo da assegnare per ciascuna delle iniziative comprese nelle singole categorie di cui all'Art. 2, comma 1, lettera b) non puo' di norma eccedere il 10% della dotazione finanziaria dello stanziamento annuale, salva comunque la facolta' della giunta regionale di fissare un limite superiore per singole iniziative ritenute di particolare rilevanza e urgenza. Art. 11. Criteri per la determinazione dell'ordine di priorita' nel soddisfacimento delle domande 1. La determinazione dei contributi da assegnare e' effettuata tenendo conto dell'obiettivo di assicurare il soddisfacimento del piu' alto numero di domande compatibile con lo stanziamento a disposizione. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto all'ammontare complessivo del fabbisogno accertato per soddisfare le domande ammissibili a contributo, si provvede ad individuare tra le domande medesime quelle che, per le caratteristiche del bene considerato e per la qualita' delle iniziative proposte, risultano maggiormente rilevanti agli effetti del pieno conseguimento degli obiettivi indicati dalla legge. A tal fine sono accertati e valutati come criteri di priorita': a) il carattere organico dell'iniziativa di conservazione, restauro e valorizzazione anche in rapporto alla rilevanza culturale, alla natura e allo stato di conservazione del bene considerato e al suo contesto storico e ambientale, con particolare riguardo alle iniziative afferenti a una pluralita' di beni compresi in un complesso di strutture e testimonianze culturali unitario e a quelle costituenti un'autonoma articolazione di un iniziativa progettuale pluriennale; b) il miglioramento delle condizioni di fruibilita' e godimento pubblico del bene, conseguibile con la realizzazione dell'iniziativa; c) l'esistenza di una convenzione con il comune competente per territorio, o la disponibilita' manifestata dal soggetto proprietario ad addivenirvi, che consenta l'apertura al pubblico del bene immobile oggetto dell'intervento; d) la maggiore efficacia dell'intervento derivante dalla coerenza e complementarieta' dello stesso rispetto alle azioni di conservazione e valorizzazione programmate da altri soggetti; e) l'ubicazione del bene all'interno del perimetro di uno dei parchi o riserve istituiti ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali). 2. Con riferimento alle iniziative di cui all'Art. 2, comma 1, lettera b), e' comunque assicurata priorita' a quelle relative ad immobili che ricadono nel territorio di uno dei comuni classificati come disastrati con decreto del Presidente della giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. e successive modifiche e che non sono gia' stati oggetto di interventi organici di recupero delle strutture murarie danneggiate dal sisma. Art. 12. Parere obbligatorio 1. A conclusione dell'istruttoria, il servizio predispone un ipotesi di riparto delle risorse disponibili, che viene sottoposta all'esame della commissione consultiva istituita dalla legge regionale di riferimento, la quale esprime parere sull'applicazione dei criteri di cui all'Art. 11. Art. 13. Assegnazione del contributo 1. Il responsabile del procedimento comunica l'esito dell'istruttoria al destinatario del contributo e richiede contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo stesso, fissando un termine perentorio per la risposta. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per la concessione del contributo e ha l'effetto di impegnare l'assegnatario alla copertura della quota di spesa ammissibile eccedente. 3. Nel caso in cui sia stata ammessa a contributo un'iniziativa di particolare rilievo, proposta da un soggetto privato, l'emissione del provvedimento di concessione puo' essere inoltre subordinata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di beni culturali, alla stipulazione di una convenzione tra l'amministrazione regionale o l'ente locale territorialmente competente e il proprietario dell'immobile, avente ad oggetto la destinazione e l'uso dell'immobile stesso e l'obbligo di consentirne in tutto o in parte l'accesso al pubblico per la visita. Capo IV Concessione e rendicontazione del contributo Art. 14. Concessione 1. Il responsabile del procedimento, acquisita la dichiarazione di accettazione di cui all'Art. 13, provvede con proprio decreto alla concessione del contributo assegnato ovvero, nel caso di interventi soggetti alla normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici, invita il beneficiario a produrre alla direzione provinciale per i lavori pubblici competente per territorio, entro un termine contestualmente fissato, la documentazione necessaria a tale direzione per provvedere alla determinazione della spesa ammissibile, in applicazione della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), unitamente all'autorizzazione ai lavori emessa dalla competente soprintendenza per i beni oggetto di tutela. Art. 15. Rendicontazione della spesa 1. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro il termine fissato dal decreto di concessione, eventualmente prorogato su richiesta motivata, la documentazione giustificativa della spesa, come prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000, nonche' l'ulteriore documentazione eventualmente prescritta con il decreto medesimo. 2. Nel caso di interventi aventi ad oggetto la conservazione e il restauro di beni culturali sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), la documentazione di cui al comma 1 e' integrata dal visto di conformita' all'autorizzazione di cui all'Art. 14, comma 1, emesso dalla competente Soprintendenza a conclusione dei lavori. Art. 16. Controlli, sospensione dell'erogazione e restituzione degli importi erogati 1. Sono sottoposti a verifica ispettiva, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati, tutti i soggetti beneficiari di contributi di importo annuo superiore al 10% dell'ammontare dello stanziamento annuale. Nelle medesime forme, possono essere inoltre sottoposti a verifica ispettiva a campione i beneficiari di contributi di importo pari o inferiore. 2. Qualora il beneficiario non provveda alla rendicontazione nel termine e secondo le modalita' di cui all'Art. 15 il responsabile del procedimento provvede a revocare il contributo concesso, a sospendere l'erogazione eventualmente gia' in corso ed a richiedere la restituzione delle somme erogate, secondo le modalita' previste dagli articoli 47, 48, 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000. Capo V Disposizioni transitorie e finali Art. 17. Modifiche della modulistica 1. Eventuali modifiche ed integrazioni dei modelli di cui agli allegati A e B del presente regolamento, previsti per la redazione delle domande di contributo dall'Art. 4, comma 1, sono disposte con decreto del direttore centrale dell'istruzione, cultura, sport e pace, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. Art. 18. Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000. Art. 19. A b r o g a z i o n e 1. Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della giunta regionale 23 agosto 2000, n. 0311. Art. 20. Disposizioni transitorie 1. In via di prima applicazione, sono fatte salve le domande presentate entro il termine di cui all'Art. 3, comma 1, ancorche' non redatte in conformita' ai modelli previsti dall'Art. 4, comma 1, purche' integrate, ove necessario, dalla documentazione indicata all'articolo medesimo entro il termine di venti giorni dalla richiesta del servizio. Art. 21. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy (Omissis)