(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 23 maggio 2007)
                            IL PRESIDENTE
    Vista  la  legge  regionale  23  giugno  2005, n. 13, concernente
«Organizzazione  del servizio idrico integrato e individuazione degli
ambiti  territoriali  ottimali  in  attuazione  della legge 5 gennaio
1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)»;
    Visto  in  particolare,  l'Art.  27,  comma 2, della citata legge
regionale  n. 13/2005, ai sensi del quale l'amministrazione regionale
e'  autorizzata  a  concedere,  a  carico  del Fondo regionale per lo
sviluppo   degli  investimenti  per  il  servizio  idrico  integrato,
contributi  alle autorita' d'ambito, secondo le modalita' e i criteri
di  concessione  ed  erogazione  stabiliti  con  Regolamento ai sensi
dell'Art.  30  della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso);
    Visto l'Art. 27, comma 3, della citata legge regionale n. 13/2005
in  base  al  quale  detto  regolamento  deve essere approvato previo
parere della competente commissione consiliare;
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 693 del 29 marzo
2007  con  la quale il medesimo regolamento e' stato approvato in via
preliminare  con  contestuale  inoltro  dello stesso alla commissione
consiliare competente;
    Vista la nota prot. n. 11/3400-07 del 18 aprile 2007 con la quale
e' stato comunicato che la quarta commissione permanente nella seduta
n.  138 di data medesima ha deliberato di esprimere parere favorevole
in merito alla deliberazione sopra citata;
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 998 del 4 maggio
2007 con la quale e' stato approvato in via definitiva il regolamento
di cui si tratta;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
                              Decreta:
      1.   E'  approvato  il  «Regolamento  per  la  concessione  dei
contributi  allo  sviluppo  degli investimenti sugli impianti e sulle
infrastrutture  per  il  servizio  idrico  integrato, in applicazione
dell'Art.   27   della   legge   regionale  23  giugno  2005,  n.  13
(Organizzazione  del servizio idrico integrato e individuazione degli
ambiti  territoriali  ottimali  in  attuazione  della legge 5 gennaio
1994,  n.  36)»,  nel testo allegato al presente provvedimento, quale
parte integrante e sostanziale.
    2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    3.  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY