Allegato Regolamento per la concessione dei contributi allo sviluppo degli investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture per il servizio idrico integrato, in applicazione dell'Art. 27 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36). Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'Art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni, disciplina criteri e modalita' di assegnazione dei contributi allo sviluppo degli investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture per il servizio idrico integrato, e in particolar modo in riferimento al settore della fognatura e della depurazione, previsti dall'Art. 27, comma 2, della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive modifiche ed integrazioni. Art. 2. Soggetti beneficiari 1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Regolamento sono le autorita' d'ambito previste dal Capo IV della legge regionale n. 13/2005. Art. 3. Termine per la presentazione della domanda 1. La domanda per la concessione del contributo, unica per ciascun anno e relativa ad una sola opera, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'autorita' d'ambito, e' presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento entro il termine perentorio del 1° marzo di ogni anno. Art. 4. Documentazione da corredare alla domanda 1. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) relazione illustrativa dell'opera da realizzare, corredata dal quadro economico presunto di spesa; b) dichiarazione attestante l'inserimento dell'opera per cui si richiede il finanziamento nel programma degli interventi previsto dall'Art. 12, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 13/2005; c) dichiarazione attestante il numero di abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale, determinato secondo quanto disposto all'Art. 7, comma 2. Art. 5. Istruttoria della domanda 1. La domanda non corredata dalla documentazione prescritta o non perfezionata a seguito di specifica richiesta della Regione entro trenta giorni dalla medesima, e' considerata inammissibile e conseguentemente archiviata dandone comunicazione all'interessato. 2. La Regione si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. Art. 6. Oggetto di contributo 1. Sono oggetto di contributo le seguenti opere ubicate nella Regione Friuli-Venezia Giulia: a) opere di nuova realizzazione o di ampliamento, di adeguamento o di manutenzione straordinaria delle reti fognarie per le acque reflue urbane; b) opere di nuova realizzazione o di ampliamento, di adeguamento o di manutenzione straordinaria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane; c) opere di nuova realizzazione o di ampliamento, di adeguamento potenziamento o di manutenzione straordinaria degli impianti di acquedotto. Art. 7. Ripartizione dei contributi 1. Sulla base delle domande presentate, e' predisposto il riparto dei fondi disponibili a bilancio dando priorita' agli interventi di particolare rilevanza per l'amministrazione regionale in relazione alle finalita' cui all'Art. 73 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 2. In assenza di interventi individuati come prioritari ai sensi del comma 1, il riparto dei fondi disponibili a bilancio e' predisposto secondo il seguente criterio: a) il 50 per cento dei fondi in parti proporzionali al peso dei soggetti beneficiari. Agli ambiti regionali e' assegnato un peso pari a cento; all'ambito interregionale e' assegnato un peso pari a cinquanta; b) il 50 per cento dei fondi in proporzione al numero di abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale di pertinenza dei soggetti beneficiari. Per l'ambito interregionale la quota e' calcolata considerando la popolazione residente nel territorio regionale dell'ambito. 3. Il numero di abitanti residenti e' determinato sulla base dei dati anagrafici, forniti dagli uffici comunali, utilizzati per la determinazione della rappresentanza dei comuni in sede di assemblea d'ambito, come previsto dalla convenzione per la cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale e dallo statuto del consorzio tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, di cui all'Art. 8 della legge regionale n. 13/2005. Art. 8. Concessione del contributo 1. Ai fini della concessione del contributo il soggetto beneficiario e' tenuto, entro il termine indicato nella comunicazione di avvenuto riparto dei fondi, a presentare: a) il progetto preliminare dell'opera oggetto di domanda di contributo; b) dichiarazione attestante l'insussistenza di ulteriori contributi. Qualora per la medesima opera siano stati concessi ulteriori contributi, il legale rappresentante e' tenuto a dichiararne l'ammontare. In tal caso per spesa ammissibile a finanziamento, ai sensi del presente regolamento, si intende quella parte di spesa ammissibile non coperta dai dichiarati contributi. 2. Il contributo e' concesso fino alla misura massima della spesa ammissibile a contributo calcolata ai sensi dell'Art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche ed integrazioni. Art. 9. Rendicontazione 1. Nel termine previsto dal provvedimento di concessione, il soggetto beneficiario e' tenuto a presentare la documentazione di cui all'Art. 42 della legge regionale n. 7/2000. Art. 10. Norme transitorie 1. Nelle more dell'adozione del programma degli interventi previsto dall'Art. 12, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 13/2005, le autorita' d'ambito inviano la documentazione richiesta all'Art. 4 facendo riferimento agli interventi di cui all'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche sottoscritto tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente e del territorio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle politiche agricole e forestali e Regione Friuli-Venezia Giulia in data 4 giugno 2003 ovvero agli interventi urgenti individuati dai programmi stralcio provinciali di cui all'Art. 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), e successive modifiche. 2. Per l'anno 2007 la domanda e' presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. L'autorita' d'ambito che ha presentato domanda di contributo entro il 1° marzo 2007 ai sensi del decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2005, n. 0325/Pres. «Regolamento per la concessione dei contributi allo sviluppo degli investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture per il servizio idrico integrato, in applicazione dell'Art. 27, comma 3, della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)», e' tenuta a presentare nuova domanda di contributo, sostitutiva della precedente, ai sensi del presente regolamento ed entro il termine indicato al comma 2. Art. 11. Disposizioni generali 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della legge regionale n. 7/2000, della legge regionale n. 13/2005 e della legge regionale n. 14/2002. Art. 12. A b r o g a z i o n i 1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 0325/Pres./2005. Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy