Allegato
Regolamento  per  la  concessione  dei contributi allo sviluppo degli
   investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture per il servizio
   idrico   integrato,  in  applicazione  dell'Art.  27  della  legge
   regionale  23  giugno  2005,  n.  13  (Organizzazione del servizio
   idrico   integrato  e  individuazione  degli  ambiti  territoriali
   ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36).
                               Art. 1.
                              Finalita'
    1.  Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'Art. 30, comma
1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme
in  materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e
successive  modifiche ed integrazioni, disciplina criteri e modalita'
di assegnazione dei contributi allo sviluppo degli investimenti sugli
impianti  e  sulle infrastrutture per il servizio idrico integrato, e
in  particolar modo in riferimento al settore della fognatura e della
depurazione, previsti dall'Art. 27, comma 2, della legge regionale 23
giugno  2005,  n.  13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e
individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della
legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive modifiche ed integrazioni.
                               Art. 2.
                        Soggetti beneficiari
    1.  I  soggetti  beneficiari  dei  contributi  di cui al presente
Regolamento  sono  le  autorita'  d'ambito previste dal Capo IV della
legge regionale n. 13/2005.
                               Art. 3.
             Termine per la presentazione della domanda
    1.  La  domanda  per  la  concessione  del  contributo, unica per
ciascun  anno e relativa ad una sola opera, datata e sottoscritta dal
legale  rappresentante  dell'autorita'  d'ambito,  e' presentata alla
Direzione   centrale   ambiente   e   lavori   pubblici   -  Servizio
infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento entro il termine
perentorio del 1° marzo di ogni anno.
                               Art. 4.
              Documentazione da corredare alla domanda
    1.    La   domanda   deve   essere   corredata   dalla   seguente
documentazione:
      a) relazione  illustrativa  dell'opera da realizzare, corredata
dal quadro economico presunto di spesa;
      b) dichiarazione attestante l'inserimento dell'opera per cui si
richiede  il  finanziamento  nel  programma degli interventi previsto
dall'Art. 12, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 13/2005;
      c) dichiarazione  attestante  il  numero  di abitanti residenti
nell'ambito   territoriale   ottimale,   determinato  secondo  quanto
disposto all'Art. 7, comma 2.
                               Art. 5.
                      Istruttoria della domanda
    1. La domanda non corredata dalla documentazione prescritta o non
perfezionata  a  seguito  di  specifica richiesta della Regione entro
trenta   giorni   dalla  medesima,  e'  considerata  inammissibile  e
conseguentemente archiviata dandone comunicazione all'interessato.
    2.   La  Regione  si  riserva  di  chiedere  qualsiasi  ulteriore
documentazione   si   rendesse  necessaria  per  l'istruttoria  della
pratica.
                               Art. 6.
                        Oggetto di contributo
    1.  Sono  oggetto  di  contributo le seguenti opere ubicate nella
Regione Friuli-Venezia Giulia:
      a) opere   di   nuova   realizzazione   o  di  ampliamento,  di
adeguamento  o  di manutenzione straordinaria delle reti fognarie per
le acque reflue urbane;
      b) opere   di   nuova   realizzazione   o  di  ampliamento,  di
adeguamento   o  di  manutenzione  straordinaria  degli  impianti  di
trattamento delle acque reflue urbane;
      c) opere   di   nuova   realizzazione   o  di  ampliamento,  di
adeguamento  potenziamento  o  di  manutenzione  straordinaria  degli
impianti di acquedotto.
                               Art. 7.
                     Ripartizione dei contributi
    1. Sulla base delle domande presentate, e' predisposto il riparto
dei  fondi  disponibili a bilancio dando priorita' agli interventi di
particolare  rilevanza  per  l'amministrazione regionale in relazione
alle finalita' cui all'Art. 73 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale).
    2.  In assenza di interventi individuati come prioritari ai sensi
del  comma  1,  il  riparto  dei  fondi  disponibili  a  bilancio  e'
predisposto secondo il seguente criterio:
      a) il 50 per cento dei fondi in parti proporzionali al peso dei
soggetti beneficiari. Agli ambiti regionali e' assegnato un peso pari
a  cento;  all'ambito  interregionale  e'  assegnato  un  peso pari a
cinquanta;
      b) il  50  per  cento  dei  fondi  in  proporzione al numero di
abitanti  residenti  nell'ambito  territoriale ottimale di pertinenza
dei  soggetti  beneficiari.  Per  l'ambito interregionale la quota e'
calcolata   considerando  la  popolazione  residente  nel  territorio
regionale dell'ambito.
    3.  Il numero di abitanti residenti e' determinato sulla base dei
dati  anagrafici,  forniti  dagli  uffici comunali, utilizzati per la
determinazione  della  rappresentanza dei comuni in sede di assemblea
d'ambito, come previsto dalla convenzione per la cooperazione tra gli
enti  locali  ricadenti  nell'ambito  territoriale  ottimale  e dallo
statuto  del  consorzio  tra  gli  enti  locali ricadenti nell'ambito
territoriale  ottimale,  di  cui  all'Art. 8 della legge regionale n.
13/2005.
                               Art. 8.
                     Concessione del contributo
    1.   Ai   fini  della  concessione  del  contributo  il  soggetto
beneficiario e' tenuto, entro il termine indicato nella comunicazione
di avvenuto riparto dei fondi, a presentare:
      a) il  progetto  preliminare  dell'opera  oggetto di domanda di
contributo;
      b) dichiarazione   attestante   l'insussistenza   di  ulteriori
contributi.  Qualora  per  la  medesima  opera  siano  stati concessi
ulteriori   contributi,   il   legale   rappresentante  e'  tenuto  a
dichiararne   l'ammontare.  In  tal  caso  per  spesa  ammissibile  a
finanziamento,  ai  sensi del presente regolamento, si intende quella
parte di spesa ammissibile non coperta dai dichiarati contributi.
    2. Il contributo e' concesso fino alla misura massima della spesa
ammissibile  a contributo calcolata ai sensi dell'Art. 56 della legge
regionale  31  maggio  2002,  n.  14  (Disciplina organica dei lavori
pubblici), e successive modifiche ed integrazioni.
                               Art. 9.
                           Rendicontazione
    1.  Nel  termine  previsto  dal  provvedimento di concessione, il
soggetto beneficiario e' tenuto a presentare la documentazione di cui
all'Art. 42 della legge regionale n. 7/2000.
                              Art. 10.
                          Norme transitorie
    1.  Nelle  more  dell'adozione  del  programma  degli  interventi
previsto  dall'Art. 12, comma 2, lettera f), della legge regionale n.
13/2005,  le  autorita'  d'ambito inviano la documentazione richiesta
all'Art.  4 facendo riferimento agli interventi di cui all'Accordo di
programma  quadro  per  la tutela delle acque e la gestione integrata
delle  risorse  idriche  sottoscritto  tra  Ministero dell'economia e
delle  finanze,  Ministero  dell'ambiente e del territorio, Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  Ministero  delle politiche
agricole e forestali e Regione Friuli-Venezia Giulia in data 4 giugno
2003   ovvero  agli  interventi  urgenti  individuati  dai  programmi
stralcio  provinciali  di  cui  all'Art. 141, comma 4, della legge 23
dicembre   2000,  n.  388  (legge  finanziaria  2001),  e  successive
modifiche.
    2. Per l'anno 2007 la domanda e' presentata entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
    3.  L'autorita'  d'ambito che ha presentato domanda di contributo
entro  il  1°  marzo  2007  ai sensi del decreto del Presidente della
Regione   28  settembre  2005,  n.  0325/Pres.  «Regolamento  per  la
concessione  dei  contributi  allo  sviluppo degli investimenti sugli
impianti  e sulle infrastrutture per il servizio idrico integrato, in
applicazione  dell'Art.  27, comma 3, della legge regionale 23 giugno
2005,   n.   13  (Organizzazione  del  servizio  idrico  integrato  e
individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della
legge  5  gennaio 1994, n. 36)», e' tenuta a presentare nuova domanda
di  contributo,  sostitutiva  della precedente, ai sensi del presente
regolamento ed entro il termine indicato al comma 2.
                              Art. 11.
                        Disposizioni generali
    1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
valgono  le disposizioni della legge regionale n. 7/2000, della legge
regionale n. 13/2005 e della legge regionale n. 14/2002.
                              Art. 12.
                        A b r o g a z i o n i
    1.   E'   abrogato   il  decreto  del  Presidente  della  Regione
0325/Pres./2005.
                              Art. 13.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy