Allegato
Regolamento per la concessione dei contributi allo sviluppo degli
investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture per il servizio
idrico integrato, in applicazione dell'Art. 27 della legge
regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio
idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali
ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36).
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'Art. 30, comma
1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e
successive modifiche ed integrazioni, disciplina criteri e modalita'
di assegnazione dei contributi allo sviluppo degli investimenti sugli
impianti e sulle infrastrutture per il servizio idrico integrato, e
in particolar modo in riferimento al settore della fognatura e della
depurazione, previsti dall'Art. 27, comma 2, della legge regionale 23
giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e
individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della
legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2.
Soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente
Regolamento sono le autorita' d'ambito previste dal Capo IV della
legge regionale n. 13/2005.
Art. 3.
Termine per la presentazione della domanda
1. La domanda per la concessione del contributo, unica per
ciascun anno e relativa ad una sola opera, datata e sottoscritta dal
legale rappresentante dell'autorita' d'ambito, e' presentata alla
Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio
infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento entro il termine
perentorio del 1° marzo di ogni anno.
Art. 4.
Documentazione da corredare alla domanda
1. La domanda deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) relazione illustrativa dell'opera da realizzare, corredata
dal quadro economico presunto di spesa;
b) dichiarazione attestante l'inserimento dell'opera per cui si
richiede il finanziamento nel programma degli interventi previsto
dall'Art. 12, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 13/2005;
c) dichiarazione attestante il numero di abitanti residenti
nell'ambito territoriale ottimale, determinato secondo quanto
disposto all'Art. 7, comma 2.
Art. 5.
Istruttoria della domanda
1. La domanda non corredata dalla documentazione prescritta o non
perfezionata a seguito di specifica richiesta della Regione entro
trenta giorni dalla medesima, e' considerata inammissibile e
conseguentemente archiviata dandone comunicazione all'interessato.
2. La Regione si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore
documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della
pratica.
Art. 6.
Oggetto di contributo
1. Sono oggetto di contributo le seguenti opere ubicate nella
Regione Friuli-Venezia Giulia:
a) opere di nuova realizzazione o di ampliamento, di
adeguamento o di manutenzione straordinaria delle reti fognarie per
le acque reflue urbane;
b) opere di nuova realizzazione o di ampliamento, di
adeguamento o di manutenzione straordinaria degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane;
c) opere di nuova realizzazione o di ampliamento, di
adeguamento potenziamento o di manutenzione straordinaria degli
impianti di acquedotto.
Art. 7.
Ripartizione dei contributi
1. Sulla base delle domande presentate, e' predisposto il riparto
dei fondi disponibili a bilancio dando priorita' agli interventi di
particolare rilevanza per l'amministrazione regionale in relazione
alle finalita' cui all'Art. 73 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. In assenza di interventi individuati come prioritari ai sensi
del comma 1, il riparto dei fondi disponibili a bilancio e'
predisposto secondo il seguente criterio:
a) il 50 per cento dei fondi in parti proporzionali al peso dei
soggetti beneficiari. Agli ambiti regionali e' assegnato un peso pari
a cento; all'ambito interregionale e' assegnato un peso pari a
cinquanta;
b) il 50 per cento dei fondi in proporzione al numero di
abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale di pertinenza
dei soggetti beneficiari. Per l'ambito interregionale la quota e'
calcolata considerando la popolazione residente nel territorio
regionale dell'ambito.
3. Il numero di abitanti residenti e' determinato sulla base dei
dati anagrafici, forniti dagli uffici comunali, utilizzati per la
determinazione della rappresentanza dei comuni in sede di assemblea
d'ambito, come previsto dalla convenzione per la cooperazione tra gli
enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale e dallo
statuto del consorzio tra gli enti locali ricadenti nell'ambito
territoriale ottimale, di cui all'Art. 8 della legge regionale n.
13/2005.
Art. 8.
Concessione del contributo
1. Ai fini della concessione del contributo il soggetto
beneficiario e' tenuto, entro il termine indicato nella comunicazione
di avvenuto riparto dei fondi, a presentare:
a) il progetto preliminare dell'opera oggetto di domanda di
contributo;
b) dichiarazione attestante l'insussistenza di ulteriori
contributi. Qualora per la medesima opera siano stati concessi
ulteriori contributi, il legale rappresentante e' tenuto a
dichiararne l'ammontare. In tal caso per spesa ammissibile a
finanziamento, ai sensi del presente regolamento, si intende quella
parte di spesa ammissibile non coperta dai dichiarati contributi.
2. Il contributo e' concesso fino alla misura massima della spesa
ammissibile a contributo calcolata ai sensi dell'Art. 56 della legge
regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori
pubblici), e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 9.
Rendicontazione
1. Nel termine previsto dal provvedimento di concessione, il
soggetto beneficiario e' tenuto a presentare la documentazione di cui
all'Art. 42 della legge regionale n. 7/2000.
Art. 10.
Norme transitorie
1. Nelle more dell'adozione del programma degli interventi
previsto dall'Art. 12, comma 2, lettera f), della legge regionale n.
13/2005, le autorita' d'ambito inviano la documentazione richiesta
all'Art. 4 facendo riferimento agli interventi di cui all'Accordo di
programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata
delle risorse idriche sottoscritto tra Ministero dell'economia e
delle finanze, Ministero dell'ambiente e del territorio, Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle politiche
agricole e forestali e Regione Friuli-Venezia Giulia in data 4 giugno
2003 ovvero agli interventi urgenti individuati dai programmi
stralcio provinciali di cui all'Art. 141, comma 4, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), e successive
modifiche.
2. Per l'anno 2007 la domanda e' presentata entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. L'autorita' d'ambito che ha presentato domanda di contributo
entro il 1° marzo 2007 ai sensi del decreto del Presidente della
Regione 28 settembre 2005, n. 0325/Pres. «Regolamento per la
concessione dei contributi allo sviluppo degli investimenti sugli
impianti e sulle infrastrutture per il servizio idrico integrato, in
applicazione dell'Art. 27, comma 3, della legge regionale 23 giugno
2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e
individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della
legge 5 gennaio 1994, n. 36)», e' tenuta a presentare nuova domanda
di contributo, sostitutiva della precedente, ai sensi del presente
regolamento ed entro il termine indicato al comma 2.
Art. 11.
Disposizioni generali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
valgono le disposizioni della legge regionale n. 7/2000, della legge
regionale n. 13/2005 e della legge regionale n. 14/2002.
Art. 12.
A b r o g a z i o n i
1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione
0325/Pres./2005.
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Visto, il Presidente: Illy