(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                       25 del 19 giugno 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
      Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45

1. Il comma 10 dell'art. 28 della legge regionale 23 ottobre 1995, n.
45  (riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della
Valle  d'Aosta  e  revisione  della  disciplina  del  personale),  e'
sostituito dal seguente: "10. Non e' ammessa la mobilita' dagli altri
organici   a   quello   del  Corpo  forestale  della  Valle  d'Aosta,
limitatamente  ai  profili  professionali  di  funzionario forestale,
ispettore  forestale,  sovrintendente  forestale, agente forestale ed
armiere  e  a  quello  professionista dell'area tecnico-operativa del
Corpo valdostano dei vigili del fuoco".
2.  Al comma 10-bis dell'art. 28 della legge regionale n. 45/1995, le
parole: "i marescialli forestali, i brigadieri forestali e le guardie
forestali"  sono sostituite dalle seguenti: "gli ispettori forestali,
i sovrintendenti forestali e gli agenti forestali".
3.  Al comma 5 dell'art. 62 della legge regionale n. 45/1995, dopo le
parole:   "di  Capo  dell'osservatorio  economico  e  sociale,"  sono
inserite  le  seguenti:  "di  Comandante  e  Vicecomandante del Corpo
forestale della Valle d'Aosta".