Art. 10.
                    Disposizioni di coordinamento

1.   Nella   legge   regionale  n.  12/2002,  le  parole:  "dirigente
competente"  o  "dirigente", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti:  "Comandante del Corpo forestale". 2. Nella legge regionale
n.   12/2002,   le   parole:   "marescialli  forestali",  "brigadieri
forestali" e "guardie forestali", ovunque ricorrano, sono sostituite,
rispettivamente,     dalle     seguenti:    "ispettori    forestali",
"sovrintendenti   forestali"   e   "agenti   forestali",  comprensive
dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.