Art. 2.
Modificazione all'art. 2 della legge regionale dell'8 luglio 2002, n.
                                 12

1.  Dopo  il  comma 4 dell'art. 2 della legge regionale dell'8 luglio
2002,  n.  12  (nuove  norme sull'ordinamento e sul funzionamento del
Corpo  forestale  della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo
personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45,
e  abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale),
e'  inserito  il  seguente: "4-bis. In considerazione della rilevanza
dei   compiti   spettanti  al  Corpo  forestale  e  dell'esigenza  di
assicurare  uniformita',  tempestivita'  ed  efficacia  nei  relativi
interventi,  il Presidente della Regione, di concerto con l'assessore
regionale  competente  in  materia di agricoltura e risorse naturali,
impartisce  periodicamente  al  Corpo  forestale  indirizzi  inerenti
all'attivita'  operativa  e  amministrativa  del  Corpo, indicando le
eventuali   priorita'   nei  differenti  settori  di  intervento.  Il
comandante del Corpo forestale riferisce periodicamente al presidente
della  regione  e  all'assessore  regionale  competente in materia di
agricoltura  e  risorse  naturali  circa i risultati conseguiti nelle
azioni e negli interventi oggetto degli indirizzi impartiti".