Art. 3.
      Modificazioni all'art. 4 della legge regionale n. 12/2002

1.  Il  comma  i  dell'art.  4  della  legge  regionale n. 12/2002 e'
sostituito  dal  seguente: "1. Il Corpo forestale della Valle d'Aosta
e'  inquadrato  nell'ambito  dell'assessorato regionale competente in
materia di agricoltura e risorse naturali".
2. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2002, come
sostituito dal comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis.  A  capo del Corpo forestale e' posto un dirigente che assume
la  qualifica di comandante del Corpo forestale. In caso di assenza o
di  impedimento del comandante, il comando vicario e' svolto da altro
dirigente,  che  assume  la denominazione di vicecomandante del Corpo
forestale;   il   comandante,  in  possesso  del  diploma  di  laurea
specialistica  o  del  diploma  di  laurea  conseguito in un corso di
durata  almeno  quadriennale  in  discipline  giuridico-economiche  o
agrario-forestali,  e  il  vicecomandante  del  Corpo  forestale sono
nominati  ai  sensi  dell'art.  62, comma 5, della legge regionale n.
45/1995. Il conferimento dell'incarico di comandante o vicecomandante
del Corpo forestale ad un dipendente dell'amministrazione regionale o
di  altro ente del comparto unico regionale determina il collocamento
in  aspettativa  senza  assegni  per  l'intera  durata dell'incarico.
L'incarico  di  comandante  o  vicecomandante e' incompatibile con la
titolarita' di cariche pubbliche elettive".
3.  Dopo il comma 1-bis dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2002,
come introdotto dal comma 2, e' inserito il seguente:
"1-ter.  Nell'esercizio  dei  suoi  compiti,  il comandante del Corpo
forestale e' coadiuvato, oltre che dal vicecomandante, dai funzionari
forestali,  che  assicurano il raccordo tra il comando del Corpo e il
restante personale.".
4.  Il  comma  2  dell'art.  4  della  legge  regionale n. 12/2002 e'
sostituito dal seguente:
"2. L'articolazione della struttura organizzativa del Corpo forestale
e'  definita  ai  sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 45/1995,
tenuto  conto  che,  per  lo svolgimento dei propri compiti, il Corpo
forestale  si  compone  di  una sede centrale, suddivisa in strutture
tecniche  ed  amministrative,  e  di  stazioni forestali, costituenti
unita'  operative  periferiche,  il  cui numero, sede, circoscrizione
territoriale  ed  organico  sono  determinati con deliberazione della
giunta   regionale,   sulla  base  delle  indicazioni  formulate  dal
comandante del Corpo forestale, sentite le amministrazioni degli enti
locali territorialmente interessati".