Art. 4.
      Modificazioni all'art. 5 della legge regionale n. 12/2002

1.  La  lettera  a)  del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n.
12/2002  e'  sostituita dalla seguente: "a) personale con funzioni di
pubblica   sicurezza   e  di  polizia  giudiziaria,  comprensivo  del
comandante  e  del  vicecomandante,  dei  funzionari forestali, degli
ispettori  forestali,  dei  sovrintendenti  forestali  e degli agenti
forestali; ".
2.  Il  comma  3  dell'art.  5  della  legge  regionale n. 12/2002 e'
sostituito dal seguente:
"3.  Le  modalita' di' reclutamento e di avanzamento alla categoria o
posizione superiore del personale appartenente all'organico del Corpo
forestale   per   i   profili  di  agente  forestale,  sovrintendente
forestale, ispettore forestale, funzionario forestale ed armiere sono
definite con regolamento regionale".