Art. 6.
      Modificazione all'art. 9 della legge regionale n. 12/2002

1.  Dopo  il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2002, e'
aggiunto  il  seguente:  "1-bis. Nei casi di sopravvenuta inidoneita'
psico-fisica,   il   personale  dell'area  tecnico-operativa  di  cui
all'art.  5, comma 2, lettera b), addetto alle mansioni di armiere e'
assegnato   all'area   amministrativo-contabile   o  trasferito  agli
organici  del  ruolo  unico  regionale  di  cui all'art. 26, comma 1,
lettere a), b) e d), della legge regionale n. 45/1995.".