Art. 7.
     Modificazioni all'art. 11 della legge regionale n. 12/2002

1.  Il  comma  1  dell'art.  11  della  legge regionale n. 12/2002 e'
sostituito dal seguente: "1. Gli atti concernenti l'assegnazione e la
mobilita'  volontaria,  e per esigenze organizzative, compresa quella
per  incompatibilita'  ambientale,  dei  funzionari  forestali, degli
ispettori  forestali,  dei  sovrintendenti  forestali  e degli agenti
forestali  sono  adottati  dal  comandante  del  Corpo forestale, nel
rispetto  dei  criteri  e  delle  modalita'  generali  stabiliti  con
regolamento  regionale  e delle disposizioni concernenti le relazioni
sindacali".
2.  Il comma 1-bis dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2002 e il
comma  3  dell'art.  28  della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1,
sono abrogati.