Art. 7. Modificazioni all'art. 11 della legge regionale n. 12/2002 1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2002 e' sostituito dal seguente: "1. Gli atti concernenti l'assegnazione e la mobilita' volontaria, e per esigenze organizzative, compresa quella per incompatibilita' ambientale, dei funzionari forestali, degli ispettori forestali, dei sovrintendenti forestali e degli agenti forestali sono adottati dal comandante del Corpo forestale, nel rispetto dei criteri e delle modalita' generali stabiliti con regolamento regionale e delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali". 2. Il comma 1-bis dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2002 e il comma 3 dell'art. 28 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1, sono abrogati.