Art. 4.
                         Tecnici incaricati

   1. La valutazione di idoneita' statica deve essere eseguita da una
persona  laureata  in  ingegneria o architettura, iscritta all'ordine
professionale  da almeno dieci anni, che non sia intervenuta in alcun
modo    nella   progettazione,   nella   direzione   dei   lavori   o
nell'esecuzione dell'opera.
   2.  Nel  caso  di  edifici  pubblici  di interesse provinciale, il
tecnico  incaricato  o  la  tecnica  incaricata  deve  inoltre essere
iscritto o iscritta all'albo provinciale dei collaudatori.