Art. 4. O b i e t t i v i 1. Gli strumenti di programmazione regionale, di cui all'Art. 3, perseguono i seguenti obiettivi: a) rimozione o riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie legate a necessita' di natura alimentare, favorendo una equa distribuzione delle risorse attraverso la raccolta e la distribuzione dei generi alimentari agli enti assistenziali; b) promozione dello sviluppo e diffusione della cultura della nutrizione e della prevenzione delle patologie correlate attraverso interventi e servizi formativi; c) creazione di modelli di partenariato attraverso la promozione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare e gli enti assistenziali, al fine di favorire le cessioni di beni non commerciabili, ma ancora commestibili, la tutela dell'ambiente e la riduzione dei rifiuti; d) messa a disposizione di dati e conoscenze funzionali alla definizione a regime di requisiti e indicatori necessari per la realizzazione di un sistema di accreditamento.