Art. 2.



   1.  Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 23 giugno 1993, n. 20 e' cosi' sostituito:
   «1.  Il  progetto  di  impianto di riscaldamento deve osservare le
norme  sulla sicurezza impiantistica, la tutela contro l'inquinamento
dell'aria e delle acque ed il contenimento del consumo energetico. La
relazione  tecnica  per  impianti di riscaldamento ad acqua calda con
temperatura  inferiore a 1000 Celsius deve essere redatta secondo gli
schemi dell'allegato C.»