Art. 2. 1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20 e' cosi' sostituito: «1. Il progetto di impianto di riscaldamento deve osservare le norme sulla sicurezza impiantistica, la tutela contro l'inquinamento dell'aria e delle acque ed il contenimento del consumo energetico. La relazione tecnica per impianti di riscaldamento ad acqua calda con temperatura inferiore a 1000 Celsius deve essere redatta secondo gli schemi dell'allegato C.»