Art. 3. 1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20 e' cosi' sostituito: Il verbale di collaudo di impianto di riscaldamento ad acqua calda con temperatura inferiore a 1000 CeIsius deve essere redatto secondo l'allegato Dl. Il relativo contenuto e' riportato nel libretto di centrale secondo l'allegato D2A per impianti a combustibile solido e secondo l'allegato D2B per impianti a combustibile liquido o gassoso.ยป