Art. 3.



   1.  Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 23 giugno 1993, n. 20 e' cosi' sostituito:
   Il verbale di collaudo di impianto di riscaldamento ad acqua calda
con  temperatura inferiore a 1000 CeIsius deve essere redatto secondo
l'allegato  Dl.  Il  relativo  contenuto e' riportato nel libretto di
centrale  secondo l'allegato D2A per impianti a combustibile solido e
secondo   l'allegato  D2B  per  impianti  a  combustibile  liquido  o
gassoso.ยป