ALLEGATO .
Modifiche  ed  integrazioni  al  «Regolamento  per  la concessione di
contributi  straordinari  per gli investimenti di impianto e le spese
di funzionamento a favore delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti
industriali  (ASDI)» emanato con decreto del Presidente della Regione
8 luglio 2005, n. 0225/Pres.
                               Art. 1.
                      Sostituzione dell'art. 3
del decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2005, n. 0225/Pres.
1.  L'art.  3 del decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2005,
n. 0225/Pres., e' sostituito dal seguente:
«Art.  3 (Regime di aiuto). - 1), pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea - serie L - n. 379 del 28 dicembre 2006.
2.  Ai  sensi  dell'art.  2  del  citato  regolamento (CE) 1998/2006,
l'importo  complessivo  degli  aiuti  de minimis accordati ai singoli
beneficiari  non  puo'  superare  i  200.000,00 euro nell'arco di tre
esercizi finanziari.».
                               Art. 2.
                  Modifiche al comma 2 dell'art. 4
        del decreto del Presidente della Regione n. 0225/2005
1. Al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n.
0225/2005, sono apportate le seguenti modifiche:
a. la lettera- c) e' sostituita dalla seguente:
«c)  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  attestante
qualsiasi  altro aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi
finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso»;
b. dopo la lettera- c) e' inserita la seguente:
«c-bis)   attestazione   contenente   l'impegno   a  comunicare  ogni
successiva  variazione rilevante in riferimento alla dichiarazione di
cui alla lettera- c)».
                               Art. 3.
                Sostituzione del comma 1 dell'art. 7
       del decreto del Presidente della Regione n. 0225/ 2005
1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n.
0225/2005 e' sostituito dal seguente:
«1.  All'atto della concessione del contributo ai fini della verifica
del  rispetto  del limite de minimis previsto all'art. 3, comma 2, la
Direzione  centrale competente richiede una dichiarazione sostitutiva
di  atto  di  notorieta'  attestante qualsiasi altro aiuto de minimis
ricevuto   nel   corso  dei  due  esercizi  finanziari  precedenti  e
nell'esercizio finanziario in corso.».
                               Art. 4.
                  Aggiunta al comma 1 dell'art. 10
        del decreto del Presidente della Regione n. 0225/2005
1.  Al  comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione
n.  0225/2005  sono  aggiunte, in fine le parole: "e resta in vigore,
relativamente  al  regime di aiuto «de minimis» da esso disciplinato,
nei  limiti  di  cui  all'art. 5, paragrafo 3 e di cui all'art. 6 del
regolamento (CE) n. 1998/2006".
                               Art. 5.
                          Norma transitoria
1.  Ai  procedimenti  in  corso  all'entrata  in  vigore del presente
regolamento  continua  ad  applicarsi  il Regolamento (CE) n. 69/2001
della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli
artt.  87  e  88  del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de
minimis»),   pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Comunita'
europea  -  serie L - n. 10 del 13 gennaio 2001, nei limiti di quanto
previsto  dall'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006
e  fermo restando che gli aiuti de minimis concessi dopo il 30 giugno
2007  rispettano  le  condizioni  fissate  dal  regolamento  (CE)  n.
1998/2006.
                               Art. 6.
                          Entrata in vigore
1.  Il  presente  regolamento  entra il vigore il giorno successivo a
quello della sua applicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Visto, il Presidente: Illy