ALLEGATO . Modifiche ed integrazioni al «Regolamento per la concessione di contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento a favore delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI)» emanato con decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2005, n. 0225/Pres. Art. 1. Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2005, n. 0225/Pres. 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2005, n. 0225/Pres., e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Regime di aiuto). - 1), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - serie L - n. 379 del 28 dicembre 2006. 2. Ai sensi dell'art. 2 del citato regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ai singoli beneficiari non puo' superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.». Art. 2. Modifiche al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0225/2005 1. Al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0225/2005, sono apportate le seguenti modifiche: a. la lettera- c) e' sostituita dalla seguente: «c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso»; b. dopo la lettera- c) e' inserita la seguente: «c-bis) attestazione contenente l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante in riferimento alla dichiarazione di cui alla lettera- c)». Art. 3. Sostituzione del comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0225/ 2005 1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0225/2005 e' sostituito dal seguente: «1. All'atto della concessione del contributo ai fini della verifica del rispetto del limite de minimis previsto all'art. 3, comma 2, la Direzione centrale competente richiede una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.». Art. 4. Aggiunta al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0225/2005 1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0225/2005 sono aggiunte, in fine le parole: "e resta in vigore, relativamente al regime di aiuto «de minimis» da esso disciplinato, nei limiti di cui all'art. 5, paragrafo 3 e di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006". Art. 5. Norma transitoria 1. Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea - serie L - n. 10 del 13 gennaio 2001, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006 e fermo restando che gli aiuti de minimis concessi dopo il 30 giugno 2007 rispettano le condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 1998/2006. Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra il vigore il giorno successivo a quello della sua applicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy