(Pubblicato  nel  supll.  ord.  al Bollettino ufficiale della Regione
           Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 29 giugno 2007)
                            IL PRESIDENTE
Vista  la  legge  regionale  n.  13  del  22 aprile 2004 e successive
modificazioni  ed  integrazioni concernente «Interventi in materia di
professioni»;
Visto,  in  particolare,  l'art.  9 della medesima legge regionale il
quale  prevede  che l'Amministrazione regionale conceda finanziamenti
per  le  spese  di  avvio  e  di  funzionamento dei primi tre anni di
attivita' professionale;
Visto il «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalita'
per   la   concessione   ai  prestatori  di  attivita'  professionali
ordinistiche  e  non  ordinistiche  di  finanziamenti per le spese di
avvio   e   di   funzionamento   dei  primi  tre  anni  di  attivita'
professionale  ai  sensi  dell'art. 9 della legge regionale 22 aprile
2004,  n.  13  (Interventi  in  materia di professioni)», emanato con
proprio   decreto  11  novembre  2004,  n.  0373/Pres.  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto  di  apportare  ulteriori  modifiche al predetto regolamento
recependo  le richieste piu' ricorrenti formulate dai professionisti,
dopo una valutazione sulla pertinenza ed opportunita' delle medesime;
Tenuto  conto,  inoltre, del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 -
Testo  coordinato  con  le modifiche apportate in sede di conversione
dalla  legge  n.  248  del  4  agosto  2006  che all'art. 1, comma 1,
lettera-  b),  abroga le disposizioni che vietavano ai professionisti
di  svolgere,  anche  parzialmente,  pubblicita'  informativa circa i
titoli e le specializzazioni professionali;
Richiamato,  infine,  il Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione
del 15 dicembre 2006 che detta nuove disposizioni in materia di aiuti
di  importanza  minore  («de  minimis»)  nei quali rientrano pure gli
incentivi previsti dalla legge regionale n. 13/2004;
Visto  il  testo  recante  le modifiche al Regolamento in parola come
predisposto  dalla Direzione centrale lavoro, formazione, universita'
e ricerca;
Atteso  che,  ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 13/2004,
in  merito  al  contenuto  dei  Regolamenti di esecuzione della legge
medesima deve essere sentita la competente Commissione consiliare;
Constatato   che,   per   quanto   concerne   le  predette  modifiche
regolamentari,   la   Commissione   consiliare   ha  espresso  parere
favorevole, giusta verbale di data 15 giugno 2007;
Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;
Su  conforme  deliberazione della giunta regionale n. 1499 di data 22
giugno 2007
                              Decreta:
1. Sono approvate le modifiche al «Regolamento concernente le misure,
i  criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione  ai  prestatori di
attivita'   professionali   ordinistiche   e   non   ordinistiche  di
finanziamenti  per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre
anni  di  attivita'  professionale  ai  sensi dell'art. 9 della legge
regionale   22   aprile   2004,  n.  13  (Interventi  in  materia  di
professioni),»  emanato  con  decreto  del  Presidente  della Regione
0373/Pres./2004  e  sue successive modificazioni ed integrazioni, nel
testo  allegato  ai  presente  provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti,  di  osservare e di fare
osservare  dette  disposizioni  quali  modifiche  a Regolamento della
Regione.
3.  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY