(Pubblicato nel supll. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 29 giugno 2007) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 e successive modificazioni ed integrazioni concernente «Interventi in materia di professioni»; Visto, in particolare, l'art. 9 della medesima legge regionale il quale prevede che l'Amministrazione regionale conceda finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attivita' professionale; Visto il «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalita' per la concessione ai prestatori di attivita' professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attivita' professionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)», emanato con proprio decreto 11 novembre 2004, n. 0373/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Ritenuto di apportare ulteriori modifiche al predetto regolamento recependo le richieste piu' ricorrenti formulate dai professionisti, dopo una valutazione sulla pertinenza ed opportunita' delle medesime; Tenuto conto, inoltre, del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 - Testo coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 che all'art. 1, comma 1, lettera- b), abroga le disposizioni che vietavano ai professionisti di svolgere, anche parzialmente, pubblicita' informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali; Richiamato, infine, il Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 che detta nuove disposizioni in materia di aiuti di importanza minore («de minimis») nei quali rientrano pure gli incentivi previsti dalla legge regionale n. 13/2004; Visto il testo recante le modifiche al Regolamento in parola come predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca; Atteso che, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 13/2004, in merito al contenuto dei Regolamenti di esecuzione della legge medesima deve essere sentita la competente Commissione consiliare; Constatato che, per quanto concerne le predette modifiche regolamentari, la Commissione consiliare ha espresso parere favorevole, giusta verbale di data 15 giugno 2007; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1499 di data 22 giugno 2007 Decreta: 1. Sono approvate le modifiche al «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalita' per la concessione ai prestatori di attivita' professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attivita' professionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni),» emanato con decreto del Presidente della Regione 0373/Pres./2004 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nel testo allegato ai presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY