ALLEGATO . Modifiche al regolamento concernente le misure, i criteri e le modalita' per la concessione ai prestatori di attivita' professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attivita' professionale ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2004, n. 0373/Pres., e modificato con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 2005, n. 210/Pres. Art. 1. Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004 1. La lettera- h) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 0373/Pres/2004 come modificato dal decreto del Presidente della Regione 0210/Pres/2005, e' sostituita dalla seguente: «h) non superano i quarantacinque anni di eta' alla data di inizio dell'attivita', ovvero nell'ipotesi in cui superano i quarantacinque anni di eta', risultino essere iscritti nelle liste di mobilita». Art. 2. Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004 1. Dopo la lettera- d) del comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 0373/Pres/2004 sono aggiunte le seguenti: «d-bis) spese per l'acquisto di testi il cui contenuto sia strettamente pertinente all'attivita' esercitata; d-ter) spese di pubblicita' a carattere informativo.». Art. 3. Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004 1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres/2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 6. - 1. I contributi concessi hanno natura di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - serie L - n. 379/5 del 28 dicembre 2006.». Art. 4. Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004 1. Dopo la lettera- e) del comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 0373/Pres./2004 e' aggiunta la seguente: «e-bis) dichiarazione in termini sintetici, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.». Art. 5. Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 0373/Pres./2004 1. Il comma 6 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004 e' sostituito dal seguente: «6. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo l'ufficio competente richiede al soggetto che ha presentato la relativa domanda una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di contributo e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresi' contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi». Art. 6. Modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004 1. Al comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres/2004 come modificato dal decreto del Presidente della Regione 0210/Pres/2005 le parole «10.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «15.000,00 euro». Art. 7. Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004 1. Al comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004 le parole «unitamente ad una nuova dichiarazione riguardante eventuali aiuti "de minimis" allo stesso concessi» sono soppresse. Art. 8. Modifica all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004 1. La lettera- a) del comma 1 dell'art. 14 e' soppressa. Art. 9. Disposizione transitoria 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo per i quali, alla stessa data, non sia ancora emanato il provvedimento di concessione. Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 luglio 2007. Visto, il Presidente: Illy