ALLEGATO .
Modifiche  al  regolamento  concernente  le  misure,  i  criteri e le
modalita' per la concessione ai prestatori di attivita' professionali
ordinistiche  e  non  ordinistiche  di  finanziamenti per le spese di
avvio   e   di   funzionamento   dei  primi  tre  anni  di  attivita'
professionale  ai  sensi  dell'articolo  9  della  legge regionale 22
aprile  2004,  n.  13 (Interventi in materia di professioni), emanato
con  decreto  del  Presidente  della  Regione  11  novembre  2004, n.
0373/Pres.,  e modificato con decreto del Presidente della Regione 29
giugno 2005, n. 210/Pres.
                               Art. 1.
                         Modifica all'art. 3
     del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004
1.  La lettera- h) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente
della   Regione   0373/Pres/2004  come  modificato  dal  decreto  del
Presidente   della   Regione   0210/Pres/2005,  e'  sostituita  dalla
seguente:
«h)  non  superano  i quarantacinque anni di eta' alla data di inizio
dell'attivita',  ovvero nell'ipotesi in cui superano i quarantacinque
anni di eta', risultino essere iscritti nelle liste di mobilita».
                               Art. 2.
                         Modifica all'art. 4
     del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004
1.  Dopo  la  lettera-  d)  del  comma  2 dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Regione 0373/Pres/2004 sono aggiunte le seguenti:
«d-bis)   spese   per  l'acquisto  di  testi  il  cui  contenuto  sia
strettamente pertinente all'attivita' esercitata;
d-ter) spese di pubblicita' a carattere informativo.».
                               Art. 3.
                         Modifica all'art. 6
     del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004
1.   L'art.   6   del   decreto   del  Presidente  della  Regione  n.
0373/Pres/2004 e' sostituito dal seguente:
«Art.  6. - 1. I contributi concessi hanno natura di aiuti de minimis
ai  sensi  del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre  2006  relativo  all'applicazione  degli  artt.  87 e 88 del
trattato  agli  aiuti  di  importanza minore (de minimis), pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - serie L - n. 379/5 del
28 dicembre 2006.».
                               Art. 4.
                         Modifica all'art. 7
     del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004
1.  Dopo  la  lettera-  e)  del  comma  3 dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Regione 0373/Pres./2004 e' aggiunta la seguente:
«e-bis)  dichiarazione  in  termini  sintetici,  resa  ai sensi della
vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa a
qualsiasi   altro  aiuto  "de  minimis"  ricevuto  nei  due  esercizi
finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.».
                               Art. 5.
                         Modifica all'art. 8
      del decreto del Presidente della Regione 0373/Pres./2004
1. Il comma 6 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n.
0373/Pres./2004 e' sostituito dal seguente:
«6.  Una  volta  verificata  la  sussistenza  dei  requisiti  per  la
concessione  del contributo l'ufficio competente richiede al soggetto
che  ha  presentato  la  relativa  domanda una dichiarazione, resa ai
sensi   della   vigente   normativa   in   materia  di  dichiarazioni
sostitutive,  per  accertare le condizioni relative all'applicazione,
nell'esercizio  finanziario  in  corso alla data di ricevimento della
richiesta di contributo e nei due esercizi finanziari precedenti, del
regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di
cui  al  Regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della  Commissione  del 15
dicembre 2006.
La  dichiarazione  di  cui  al presente comma deve altresi' contenere
l'impegno  a  comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini
dell'applicazione della normativa comunitaria in materia.
Il  superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de
minimis"  dall'art.  2,  comma  2,  del Regolamento (CE) n. 1998/2006
della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli
incentivi».
                               Art. 6.
                         Modifica all'art. 9
     del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004
1. Al comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n.
0373/Pres/2004  come  modificato  dal  decreto  del  Presidente della
Regione  0210/Pres/2005  le  parole  «10.000,00 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «15.000,00 euro».
                               Art. 7.
                        Modifica all'art. 10
     del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004
1.  Al  comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione
n.  0373/Pres./2004  le parole «unitamente ad una nuova dichiarazione
riguardante  eventuali  aiuti "de minimis" allo stesso concessi» sono
soppresse.
                               Art. 8.
                        Modifica all'art. 14
     del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004
1. La lettera- a) del comma 1 dell'art. 14 e' soppressa.
                               Art. 9.
                      Disposizione transitoria
1.  Il  presente regolamento si applica ai procedimenti in corso alla
data  di entrata in vigore del regolamento medesimo per i quali, alla
stessa data, non sia ancora emanato il provvedimento di concessione.
                              Art. 10.
                          Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 luglio 2007.
Visto, il Presidente: Illy