(Pubblicato  nel  supll.  ord.  al Bollettino ufficiale della Regione
           Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 29 giugno 2007)
                            IL PRESIDENTE
Vista  la  legge  regionale  n.  13  del  22 aprile 2004 e successive
modificazioni  ed  integrazioni concernente «Interventi in materia di
professioni»;
Visto,  in particolare, l'art. 11, della medesima legge regionale, il
quale  prevede  che l'amministrazione regionale conceda finanziamenti
per  l'avvio  di  forme  associate  o  societarie  tra  soggetti  che
esercitino la medesima o diverse professioni;
Visto  il  «Regolamento  per  la  concessione  ai  professionisti  di
incentivi  per  l'avvio  di forme associate o societarie tra soggetti
che  esercitino  la medesima o diverse professioni ai sensi dell'art.
11  della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia
di  professioni)»  emanato  con  proprio  decreto  8  giugno 2005, n.
0169/Pres.;
Ritenuto  di apportare modifiche al predetto Regolamento recependo le
richieste  piu'  ricorrenti  formulate  dai  professionisti, dopo una
valutazione sulla pertinenza ed opportunita' delle medesime;
Tenuto  conto,  inoltre, del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 -
Testo  coordinato  con  le modifiche apportate in sede di conversione
dalle  legge  n.  248  del  4  agosto  2006  che all'art. 1, comma 1,
lettera- b) abroga le disposizioni che vietavano ai professionisti di
svolgere,  anche parzialmente, pubblicita' informativa circa i titoli
e le specializzazioni professionali;
Richiamato,  infine,  il Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione
del 15 dicembre 2006 che detta nuove disposizioni in materia di aiuti
di  importanza  minore  (de  minimis)  nei  quali  rientrano pure gli
incentivi previsti dalla legge regionale n. 13/2004;
Visto  il  testo  recante  le modifiche al Regolamento in parola come
predisposto  dalla Direzione centrale lavoro, formazione, universita'
e ricerca;
Atteso  che,  ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 13/2004,
in  merito  al  contenuto  dei  regolamenti di esecuzione della legge
medesima deve essere sentita la competente Commissione consiliare;
Constatato  che,  per  quanto  concerne  le  predette  modifiche,  la
Commissione   consiliare,  nella  riunione  del  14  giugno  2007  ha
evidenziato  che  l'art.  1.  -  Modifica  all'art. 3 del decreto del
Presidente  della  Regione n. 0169/ Pres./2005, laddove consente che,
nell'ambito  delle  forme  associate  e  societarie, la compagine dei
professionisti  possa  essere  costituita  anche  da soggetti di eta'
superiore   ai   quarantacinque  anni  nella  misura  del  50%,  pare
discostarsi   dallo   spirito   della   legge  regionale  n.  13/2004
finalizzata a sostenere i professionisti di giovane eta';
Vista  la raccomandazione formulata dalla Commissione medesima mirata
ad  una  riduzione  della  percentuale  dei professionisti che, nelle
forme   aggregate,   possono   superare   il   limite   massimo   dei
quarantacinque anni, giusta verbale della succitata riunione;
Preso  atto che tale raccomandazione e' stata accolta dalla Direzione
centrale interessata;
Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;
Su  conforme  deliberazione della giunta regionale n. 1500 di data 22
giugno 2007;
                              Decreta:
1.  Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la concessione ai
professionisti   di  incentivi  per  l'avvio  di  forme  associate  o
societarie   tra  soggetti  che  esercitino  la  medesima  o  diverse
professioni  ai  sensi  dell'art.  11 della legge regionale 22 aprile
2004,  n.  13  (Interventi  in  materia  di professioni)» emanato con
decreto  del  Presidente  della Regione n. 0169/Pres./2005, nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti,  di  osservare e di fare
osservare  dette  disposizioni  quali  modifiche  a Regolamento della
Regione.
3.  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY