ALLEGATO . Modifiche al Regolamento per l'attuazione da parte delle province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficolta' occupazionale ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), emanato con decreto del presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0237/Pres. Art. 1. Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 1. La lettera- b) del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 e' sostituita dalla seguente: «b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresi' iscritti al Registro regionale delle cooperative; ». 2. Dopo la lettera- b) del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 e' inserita la seguente: «b-bis) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli-Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unita' locali nel territorio regionale, purche' il rapporto di lavoro per la cui instaurazione e' chiesto il contributo si svolga in Friuli-Venezia Giulia; ». 3. La lettera- g) del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 e' sostituita dalla seguente: «g) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativa, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore); ». Art. 2. Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 1. Dopo la lettera- a) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 sono inserite le seguenti: «a-bis) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da dimissioni volontarie del lavoratore o risoluzione consensuale del contratto di lavoro; a-ter) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale; ». 2. La lettera- c) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 e' sostituita dalla seguente: «c) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo del datore di lavoro.». 3. Al comma 6 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 le parole «alla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di presentazione della domanda di contributo». Art. 3. Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 1. La lettera- a) del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 e' sostituita dalla seguente: «a) soddisfare i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), b-bis), c), e), g), e h); ». 2. Il comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 e' sostituito dal seguente: «4. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) anche i lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, acquistino una partecipazione prevalente in un'impresa avente i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), b-bis), c), e), g) e h).». Art. 4. Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 1. Dopo la lettera- a) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 e' aggiunta la seguente: «a-bis) acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi; ». Art. 5. Sostituzione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Ammontare dei benefici). - 1. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e' pari ad euro 2.000 per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) o dalla legge n. 223/1991. L'importo e' elevato ad euro 3.000 qualora l'assunzione a tempo indeterminato o l'inserimento, in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991, riguardi i seguenti soggetti: a) donne; b) soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di eta' alla data di presentazione della domanda di contributo. 2. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera- a) e' pari ad euro 6.000 per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991. L'importo e' elevato ad euro 8.000 qualora l'assunzione a tempo indeterminato o l'inserimento, in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991, riguardi i seguenti soggetti: a) donne; b) soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di eta' alla data di presentazione della domanda di contributo. 3. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera- a) e' pari ad euro 1.500 per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991. L'importo e' elevato ad euro 2.500 qualora la stabilizzazione, in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991, riguardi i seguenti soggetti: a) donne; b) soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di eta' alla data di presentazione della domanda di contributo. 4. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera- a) pari ad euro 5.500 per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991. L'importo e' elevato ad euro 7.500 qualora la stabilizzazione, in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991, riguardi i seguenti soggetti: a) donne; b) soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di eta' alla data di presentazione della domanda di contributo. 5. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera- b) e' determinato nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, ed ha un ammontare comunque non superiore a 15.000 euro. 6. L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 5 e' elevato a 30.000 euro nelle seguenti ipotesi: a) qualora, nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, la nuova impresa sia costituita da due o piu' lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione; b) qualora, nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, la nuova impresa sia costituita da due o piu' lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione insieme ad altri soggetti che non soddisfino tale requisito, purche' i lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa; c) qualora, nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 4, la partecipazione prevalente sia acquistata da due o piu' lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione. 7. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera- c) e pari: a) per i soggetti che non fruiscono di benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali, ad una somma pari a 4 euro per ciascuna ora di effettiva partecipazione ai corsi, fino a un massimo di 4.000 euro; b) per i soggetti che fruiscono di benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali, ad una somma pari a 2 euro per ciascuna ora di effettiva partecipazione ai corsi, fino a un massimo di 2.000 euro. 8. Qualora i lavoratori che fruiscono di benefici economici derivanti da ammortizzatori sociali perdano il loro status durante la partecipazione al corso per il quale e' stato richiesto il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera- c), l'ammontare dello stesso, dal giorno successivo e fino al termine del corso, viene rideterminato tenuto conto di quanto previsto dal comma 7, lettera- a). 9. Qualora il soggetto che partecipa al corso trovi un'occupazione nel periodo di frequenza dello stesso, l'ammontare del contributo viene calcolato sino al giorno antecedente l'inizio del nuovo rapporto di lavoro tenuto conto di quanto previsto dal comma 7. 10. L'incentivo di cui all'art. 8 e' pari ad euro 3.000 per ogni anno di lavoro garantito al soggetto assunto utile per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente disciplina.». Art. 6. Sostituzione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006 1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 e' sostituito dal seguente «Art. 10 (Regime di aiuto). - 1. I contributi di cui agli artt. 1, comma 1, lettera a) e b), e 8 hanno natura di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - serie L - n. 379/5 del 28 dicembre 2006. 2. Sono escluse dai benefici le imprese che operano nei settori di cui all'allegato A del presente regolamento. 3. L'allegato A del presente regolamento e' aggiornato con decreto del direttore centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.». Art. 7. Modifica all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 1. Il comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 e' sostituito dal seguente: «2. Nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, gli incentivi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilita' con altre provvidenze.». Art. 8. Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 1. La lettera- c) del comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 e' abrogata. 2. Alla lettera- b) del comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 le parole «alla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di presentazione della domanda di contributo.». 3. La lettera- d) del comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 e' abrogata. 4. La lettera- c) del comma 3 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 e' abrogata. 5. Dopo il comma 3 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 e' inserito il seguente: «3-bis. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresi' contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti «de minimis» dall'art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.» 6. Il comma 4 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 e' sostituito dal seguente: «4. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera- a), e all'art. 8, il soggetto beneficiario deve avere stipulato, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nell'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 5, a tempo determinato. La provincia competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro». 7. Il comma 5 dell'art. 13 decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 e' abrogato. Art. 9. Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 1. Il numero 4) della lettera- c) del comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 e' abrogato. 2. La lettera- b) del comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres/2006 e' sostituita dalla seguente: «b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa in cui i soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione intendono acquistare la partecipazione prevalente e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso in capo all'impresa medesima dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), b), b-bis), c), e), g) e h).». 3. Dopo il comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 e' inserito il seguente: «2-bis. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente art., la provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresi' contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti «de minimis» dall'art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi» 4. Il comma 5 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 e' abrogato. Art. 10. Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 1. Al comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 le parole «entro un mese» sono sostituite dalle seguenti: «entro due mesi». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 e' inserito il seguente: «1-bis. I soggetti richiedenti possono presentare una richiesta di anticipazione per un importo pari al 30 per cento del contributo massimo concedibile nel caso di specie. La richiesta di anticipazione deve essere corredata da una dichiarazione, resa dal soggetto accreditato che eroga la formazione, attestante la frequenza del corso di riqualificazione nella misura pari almeno al 30 per cento della durata prevista. La provincia competente provvede sulla richiesta di anticipazione entro trenta giorni dalla presentazione. L'anticipazione e' erogata contestualmente all'atto di concessione.». 3. Al comma 2 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 dopo le parole «di cui all'art. 1, comma 1, lettera- c)» sono inserite le seguenti: «, ovvero del saldo nell'ipotesi di cui al comma 1-bis,». Art. 11. Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 1. Il comma 3 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 e' sostituito dal seguente: «3. Il provvedimento di concessione, nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b) e di cui all'art. 8, deve prevedere che il contributo ha natura di aiuto de minimis ai sensi del Regolamento (CE)n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - serie L - n. 379/5 del 28 dicembre 2006.». 2. Il comma 4 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 e' sostituito dal seguente: «4. Le province procedono all'erogazione del contributo una volta effettuata con esito favorevole la verifica di cui all'art. 13, comma 4, ovvero una volta acquisita la documentazione di cui agli artt. 14, commi 3 e 4, o 15, comma 2.». Art. 12. Inserimento dell'art. 16-bis al decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 1. Dopo l'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 e' inserito il seguente: «Art. 16-bis (Variazioni intervenute nel soggetto richiedente). - 1. Qualora, successivamente all'assunzione, all'inserimento o alla stabilizzazione del lavoratore, il soggetto che abbia presentato domanda di contributo per gli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera- a) e di cui all'art. 8 sia interessato da trasformazione o da fusione di societa' ovvero realizzi un conferimento o un trasferimento di azienda, il contributo richiesto e' concesso o erogato al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero al quale l'azienda sia stata conferita o trasferita, purche' in capo a tale ultimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato richiesto il contributo. 2. Ai fini del comma 1, il soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione societaria ovvero al quale l'azienda sia stata conferita o trasferita presenta domanda alla provincia alla quale era stato richiesto il contributo. 3. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata, a pena di inammissibilita', da: a) documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 1; b) documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato chiesto il contributo; c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 2, dei requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2; i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresi' attestare i motivi di tale esenzione nonche' dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attivita' in Friuli-Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge. 4. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi, la provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di cui al comma 2, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006.La dichiarazione di cui al presente comma deve altresi' contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti «de minimis» dall'art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.» Art. 13. Modifica all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 1. Prima del comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 sono inseriti i seguenti: «1. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui agli articoli 1, comma 1, lettera- a), e 8: a) la mancata stipulazione nel termine perentorio di cui all'art. 13, comma 4, del contratto di lavoro a tempo indeterminato; b) l'esito negativo della verifica di cui all'art. 13, comma 4. 2. Comporta la revoca totale degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lette. b) e c), il mancato deposito, nei termini rispettivamente indicati, della documentazione di cui agli artt. 14, commi 3 e 4, o 15, comma 2». Art. 14. Modifica all'allegato A del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006 1. L'allegato A del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 e' sostituito dall'allegato A del presente regolamento. Art. 15. Disposizioni transitorie 1. In relazione al contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera- a), del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento possono essere presentate domande di contributo per assunzioni con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, stipulati successivamente al 31 agosto 2006 e anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, purche' le assunzioni soddisfino tutte le seguenti condizioni: a) riguardare lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione come individuati dall'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres/2006; b) possedere i requisiti di cui all'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006. 2. In relazione al contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera- c), del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 la domanda di contributo puo' essere presentata entro due mesi dalla conclusione del corso di riqualificazione qualora i lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione abbiano iniziato a frequentare il corso successivamente al 31 agosto 2006 e anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. La domanda di contributo, ove presentata successivamente alla conclusione del corso, deve essere corredata della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 2. 3. Le modifiche al decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 introdotte dal presente regolamento si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di concessione. Art. 16. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il 1° luglio 2007. (Omissis) Visto, il Presidente: Illy