ALLEGATO .
Modifiche  al  Regolamento  per  l'attuazione da parte delle province
degli  interventi  previsti dai Piani di gestione delle situazioni di
grave  difficolta'  occupazionale  ai  sensi dell'art. 48 della legge
regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la
tutela  e la qualita' del lavoro), emanato con decreto del presidente
della Regione 7 agosto 2006, n. 0237/Pres.
                               Art. 1.
                        Modifiche all'art. 2
      del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006
1.  La lettera- b) del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Regione 0237/Pres./2006 e' sostituita dalla seguente:
«b)  se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio
regionale,  risultare  altresi'  iscritti al Registro regionale delle
cooperative; ».
2.  Dopo  la  lettera-  b)  del  comma  2 dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Regione 0237/Pres./2006 e' inserita la seguente:
«b-bis)  se  cooperative  o  consorzi  di  cooperative  con  sede nel
territorio  di  regioni diverse dal Friuli-Venezia Giulia, avere sedi
secondarie  o  unita'  locali  nel  territorio  regionale, purche' il
rapporto  di lavoro per la cui instaurazione e' chiesto il contributo
si svolga in Friuli-Venezia Giulia; ».
3.  La lettera- g) del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Regione 0237/Pres./2006 e' sostituita dalla seguente:
«g)  se  cooperative  nelle  quali  il rapporto mutualistico abbia ad
oggetto  la  prestazione  di  attivita' lavorative da parte dei soci,
rispettare   negli  inserimenti  lavorativi  i  contratti  collettivi
nazionali  di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del
proprio  regolamento  interno in materia di organizzazione del lavoro
dei  soci  alle  disposizioni  della  legge  3  aprile  2001,  n. 142
(Revisione della legislazione in materia cooperativa, con particolare
riferimento alla posizione del socio lavoratore); ».
                               Art. 2.
                        Modifiche all'art. 3
      del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006
1.  Dopo  la  lettera-  a)  del  comma  2 dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Regione 0237/Pres./2006 sono inserite le seguenti:
«a-bis)  non  riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di
disoccupazione  a  seguito della cessazione di un precedente rapporto
di  lavoro  con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta
nei  dodici  mesi  precedenti  alla  presentazione  della  domanda  e
determinata  da  dimissioni  volontarie  del lavoratore o risoluzione
consensuale del contratto di lavoro;
a-ter)  avere  ad  oggetto  rapporti  di  lavoro  che si svolgono nel
territorio regionale; ».
2.  La lettera- c) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Regione 0237/Pres./2006 e' sostituita dalla seguente:
«c)  qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere
professioni  in  forma  individuale,  non  riguardare  il  coniuge, i
parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo del datore
di lavoro.».
3.  Al  comma  6 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione
0237/Pres./2006  le  parole  «alla  data  di  entrata  in  vigore del
presente  regolamento»  sono sostituite dalle seguenti: «alla data di
presentazione della domanda di contributo».
                               Art. 3.
                        Modifiche all'art. 4
      del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006
1.  La lettera- a) del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Regione 0237/Pres./2006 e' sostituita dalla seguente:
«a)  soddisfare  i  requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a),
b), b-bis), c), e), g), e h); ».
2.  Il  comma  4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione
0237/Pres./2006 e' sostituito dal seguente:
«4.  Possono  beneficiare  dei contributi di cui all'art. 1, comma 1,
lettera   b)   anche   i   lavoratori  disoccupati  o  a  rischio  di
disoccupazione   che,   successivamente  all'entrata  in  vigore  del
presente  regolamento,  acquistino  una  partecipazione prevalente in
un'impresa avente i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a),
b), b-bis), c), e), g) e h).».
                               Art. 4.
                         Modifica all'art. 6
      del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006
1.  Dopo  la  lettera-  a)  del  comma  1 dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Regione 0237/Pres./2006 e' aggiunta la seguente:
«a-bis)  acquisto  di  veicoli per il trasporto di merci su strada da
parte  di  imprese  che  effettuano  trasporto di merci su strada per
conto terzi; ».
                               Art. 5.
                      Sostituzione dell'art. 9
      del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006
1.  L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006
e' sostituito dal seguente:
«Art.  9 (Ammontare dei benefici). - 1. Il contributo di cui all'art.
1,  comma 1, lettera a) e' pari ad euro 2.000 per ciascuna assunzione
a  tempo  indeterminato o inserimento in relazione alla quale possano
trovare  applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla
legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione
della  manovra  di  finanza  pubblica  1991-1993)  o  dalla  legge n.
223/1991.  L'importo  e' elevato ad euro 3.000 qualora l'assunzione a
tempo  indeterminato o l'inserimento, in relazione alla quale possano
trovare  applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla
legge  n.  407/1990  o  dalla  legge n. 223/1991, riguardi i seguenti
soggetti:
a) donne;
b)  soggetti  che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di eta'
alla data di presentazione della domanda di contributo.
2.  Il  contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera- a) e' pari ad
euro   6.000   per   ciascuna  assunzione  a  tempo  indeterminato  o
inserimento  in relazione alla quale non possano trovare applicazione
i  benefici  e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o
dalla  legge  n. 223/1991. L'importo e' elevato ad euro 8.000 qualora
l'assunzione a tempo indeterminato o l'inserimento, in relazione alla
quale  non  possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni
disciplinati  dalla  legge  n.  407/1990  o  dalla legge n. 223/1991,
riguardi i seguenti soggetti:
a) donne;
b)  soggetti  che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di eta'
alla data di presentazione della domanda di contributo.
3.  Il  contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera- a) e' pari ad
euro  1.500  per  ciascuna  stabilizzazione  in  relazione alla quale
possano   trovare   applicazione   i   benefici   e  le  agevolazioni
disciplinati  dalla  legge  n.  407/1990  o  dalla legge n. 223/1991.
L'importo  e'  elevato  ad  euro 2.500 qualora la stabilizzazione, in
relazione  alla  quale  possano  trovare applicazione i benefici e le
agevolazioni  disciplinati  dalla  legge n. 407/1990 o dalla legge n.
223/1991, riguardi i seguenti soggetti:
a) donne;
b)  soggetti  che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di eta'
alla data di presentazione della domanda di contributo.
4. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera- a) pari ad euro
5.500  per  ciascuna  stabilizzazione  in  relazione  alla  quale non
possano   trovare   applicazione   i   benefici   e  le  agevolazioni
disciplinati  dalla  legge  n.  407/1990  o  dalla legge n. 223/1991.
L'importo  e'  elevato  ad  euro 7.500 qualora la stabilizzazione, in
relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le
agevolazioni  disciplinati  dalla  legge n. 407/1990 o dalla legge n.
223/1991, riguardi i seguenti soggetti:
a) donne;
b)  soggetti  che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di eta'
alla data di presentazione della domanda di contributo.
5.  Il  contributo  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera-  b) e'
determinato nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, ed
ha un ammontare comunque non superiore a 15.000 euro.
6.  L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 5 e' elevato a
30.000 euro nelle seguenti ipotesi:
a) qualora, nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, la nuova impresa
sia  costituita  da  due o piu' lavoratori disoccupati o a rischio di
disoccupazione;
b) qualora, nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, la nuova impresa
sia  costituita  da  due o piu' lavoratori disoccupati o a rischio di
disoccupazione  insieme  ad  altri  soggetti  che non soddisfino tale
requisito,   purche'   i   lavoratori  disoccupati  o  a  rischio  di
disoccupazione  detengano  la  partecipazione  prevalente nella nuova
impresa;
c)   qualora,   nell'ipotesi   di   cui   all'art.  4,  comma  4,  la
partecipazione  prevalente  sia  acquistata  da due o piu' lavoratori
disoccupati o a rischio di disoccupazione.
7. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera- c) e pari:
a)  per  i soggetti che non fruiscono di benefici economici derivanti
dagli ammortizzatori sociali, ad una somma pari a 4 euro per ciascuna
ora  di effettiva partecipazione ai corsi, fino a un massimo di 4.000
euro;
b) per i soggetti che fruiscono di benefici economici derivanti dagli
ammortizzatori  sociali,  ad una somma pari a 2 euro per ciascuna ora
di  effettiva  partecipazione  ai  corsi,  fino a un massimo di 2.000
euro.
8. Qualora i lavoratori che fruiscono di benefici economici derivanti
da   ammortizzatori   sociali  perdano  il  loro  status  durante  la
partecipazione al corso per il quale e' stato richiesto il contributo
di  cui  all'art.  1, comma 1, lettera- c), l'ammontare dello stesso,
dal   giorno   successivo   e   fino  al  termine  del  corso,  viene
rideterminato  tenuto  conto di quanto previsto dal comma 7, lettera-
a).
9.  Qualora  il  soggetto che partecipa al corso trovi un'occupazione
nel  periodo  di  frequenza  dello stesso, l'ammontare del contributo
viene  calcolato  sino  al  giorno  antecedente  l'inizio  del  nuovo
rapporto di lavoro tenuto conto di quanto previsto dal comma 7.
10. L'incentivo di cui all'art. 8 e' pari ad euro 3.000 per ogni anno
di  lavoro garantito al soggetto assunto utile per la maturazione del
diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente disciplina.».
                               Art. 6.
                      Sostituzione dell'art. 10
     del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006
1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006
e' sostituito dal seguente
«Art.  10  (Regime  di aiuto). - 1. I contributi di cui agli artt. 1,
comma  1,  lettera  a)  e b), e 8 hanno natura di aiuti de minimis ai
sensi  del  Regolamento  (CE)  n.  1998/2006 della Commissione del 15
dicembre  2006  relativo  all'applicazione  degli  artt.  87 e 88 del
trattato  agli  aiuti  di  importanza minore (de minimis), pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - serie L - n. 379/5 del
28 dicembre 2006.
2.  Sono  escluse  dai benefici le imprese che operano nei settori di
cui all'allegato A del presente regolamento.
3.  L'allegato  A  del presente regolamento e' aggiornato con decreto
del  direttore  centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca da
pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.».
                               Art. 7.
                        Modifica all'art. 11
      del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006
1.  Il  comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione
0237/Pres./2006 e' sostituito dal seguente:
«2.  Nel  rispetto  dei limiti previsti dall'art. 2, paragrafo 5, del
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006,
gli  incentivi  di  cui  al  presente regolamento sono cumulabili con
altri  interventi  contributivi  previsti  da  altre  leggi statali e
regionali,  a  meno  che  queste  ultime  espressamente  escludano la
cumulabilita' con altre provvidenze.».
                               Art. 8.
                        Modifiche all'art. 13
      del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006
1. La lettera- c) del comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente
della Regione 0237/Pres./2006 e' abrogata.
2.  Alla  lettera-  b)  del  comma  2  dell'art.  13  del decreto del
Presidente  della  Regione  0237/Pres./2006  le  parole «alla data di
entrata  in  vigore  del  presente regolamento» sono sostituite dalle
seguenti: «alla data di presentazione della domanda di contributo.».
3. La lettera- d) del comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente
della Regione 0237/Pres./2006 e' abrogata.
4. La lettera- c) del comma 3 dell'art. 13 del decreto del Presidente
della Regione 0237/Pres./2006 e' abrogata.
5.  Dopo  il  comma  3  dell'art. 13 del decreto del Presidente della
Regione 0237/Pres./2006 e' inserito il seguente:
«3-bis.  Una  volta  verificata  la  sussistenza dei requisiti per la
concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la provincia
competente  richiede  al  soggetto  che  ha  presentato la domanda di
contributo  una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante
e  resa  ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni
sostitutive,  per  accertare le condizioni relative all'applicazione,
nell'esercizio  finanziario  in  corso alla data di ricevimento della
richiesta  di  cui  al  presente  comma e nei due esercizi finanziari
precedenti,   del   regime   de  minimis  ai  sensi  della  normativa
comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente
comma  deve altresi' contenere l'impegno a comunicare ogni successiva
variazione   rilevante  ai  fini  dell'applicazione  della  normativa
comunitaria  in  materia. Il superamento dei massimali fissati per la
concessione   di  aiuti  «de  minimis»  dall'art.  2,  comma  2,  del
Regolamento  (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
impedisce la concessione degli incentivi.»
6.  Il  comma 4 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione
0237/Pres./2006 e' sostituito dal seguente:
«4.  Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'art. 1, comma
1,  lettera-  a),  e  all'art. 8, il soggetto beneficiario deve avere
stipulato,  entro  il termine perentorio di novanta giorni dalla data
di  ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo,
il  contratto  di lavoro a tempo indeterminato o, nell'ipotesi di cui
all'articolo 8, comma 5, a tempo determinato. La provincia competente
verifica  l'intervenuta  stipulazione  del contratto e la sussistenza
del relativo rapporto di lavoro».
7.  Il  comma  5  dell'art.  13  decreto del Presidente della Regione
0237/Pres./2006 e' abrogato.
                               Art. 9.
                        Modifiche all'art. 14
      del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006
1.  Il  numero  4)  della  lettera-  c)  del comma 1 dell'art. 14 del
decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006 e' abrogato.
2. La lettera- b) del comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente
della Regione 0237/Pres/2006 e' sostituita dalla seguente:
«b)   una   dichiarazione,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell'impresa   in   cui   i  soggetti  disoccupati  o  a  rischio  di
disoccupazione  intendono  acquistare  la partecipazione prevalente e
resa  ai  sensi  della  vigente normativa in materia di dichiarazioni
sostitutive,  attestante il possesso in capo all'impresa medesima dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), b), b-bis), c), e),
g) e h).».
3.  Dopo  il  comma  2  dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Regione 0237/Pres./2006 e' inserito il seguente:
«2-bis.  Una  volta  verificata  la  sussistenza dei requisiti per la
concessione  degli  incentivi  di  cui al presente art., la provincia
competente  richiede  al  soggetto  che  ha  presentato la domanda di
contributo  una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante
e  resa  ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni
sostitutive,  per  accertare le condizioni relative all'applicazione,
nell'esercizio  finanziario  in  corso alla data di ricevimento della
richiesta  di  cui  al  presente  comma e nei due esercizi finanziari
precedenti,   del   regime   de  minimis  ai  sensi  della  normativa
comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente
comma  deve altresi' contenere l'impegno a comunicare ogni successiva
variazione   rilevante  ai  fini  dell'applicazione  della  normativa
comunitaria  in  materia. Il superamento dei massimali fissati per la
concessione   di  aiuti  «de  minimis»  dall'art.  2,  comma  2,  del
Regolamento  (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
impedisce la concessione degli incentivi»
4.  Il  comma 5 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione
0237/Pres./2006 e' abrogato.
                              Art. 10.
                        Modifiche all'art. 15
      del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006
1.  Al  comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione
0237/Pres./2006  le  parole  «entro  un  mese»  sono sostituite dalle
seguenti: «entro due mesi».
2.  Dopo  il  comma  1  dell'art. 15 del decreto del Presidente della
Regione 0237/Pres./2006 e' inserito il seguente:
«1-bis.  I  soggetti  richiedenti possono presentare una richiesta di
anticipazione  per  un  importo  pari  al 30 per cento del contributo
massimo concedibile nel caso di specie. La richiesta di anticipazione
deve  essere  corredata  da  una  dichiarazione,  resa  dal  soggetto
accreditato  che  eroga  la  formazione,  attestante la frequenza del
corso  di  riqualificazione  nella misura pari almeno al 30 per cento
della   durata  prevista.  La  provincia  competente  provvede  sulla
richiesta  di  anticipazione entro trenta giorni dalla presentazione.
L'anticipazione e' erogata contestualmente all'atto di concessione.».
3.  Al  comma 2 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione
0237/Pres./2006  dopo le parole «di cui all'art. 1, comma 1, lettera-
c)»  sono  inserite  le seguenti: «, ovvero del saldo nell'ipotesi di
cui al comma 1-bis,».
                              Art. 11.
Modifiche  all'art.  16  del  decreto  del  Presidente  della Regione
                           0237/Pres./2006
1.  Il  comma 3 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione
0237/Pres./2006 e' sostituito dal seguente:
«3. Il provvedimento di concessione, nelle ipotesi di cui all'art. 1,
comma  1,  lett.  a)  e b) e di cui all'art. 8, deve prevedere che il
contributo  ha  natura  di  aiuto de minimis ai sensi del Regolamento
(CE)n.  1998/2006  della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - serie L - n. 379/5 del
28 dicembre 2006.».
2.  Il  comma 4 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione
0237/Pres./2006 e' sostituito dal seguente:
«4.  Le  province  procedono  all'erogazione del contributo una volta
effettuata con esito favorevole la verifica di cui all'art. 13, comma
4, ovvero una volta acquisita la documentazione di cui agli artt. 14,
commi 3 e 4, o 15, comma 2.».
                              Art. 12.
                    Inserimento dell'art. 16-bis
       al decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006
1.   Dopo   l'art.  16  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
0237/Pres./2006 e' inserito il seguente:
«Art.  16-bis (Variazioni intervenute nel soggetto richiedente). - 1.
Qualora,   successivamente  all'assunzione,  all'inserimento  o  alla
stabilizzazione  del  lavoratore,  il  soggetto  che abbia presentato
domanda  di  contributo per gli incentivi di cui all'art. 1, comma 1,
lettera-  a)  e di cui all'art. 8 sia interessato da trasformazione o
da   fusione  di  societa'  ovvero  realizzi  un  conferimento  o  un
trasferimento  di  azienda,  il  contributo  richiesto  e' concesso o
erogato  al  soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione
ovvero  al  quale l'azienda sia stata conferita o trasferita, purche'
in capo a tale ultimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per la
cui   instaurazione   o   stabilizzazione   era  stato  richiesto  il
contributo.
2. Ai fini del comma 1, il soggetto risultante dalla trasformazione o
dalla   fusione  societaria  ovvero  al  quale  l'azienda  sia  stata
conferita o trasferita presenta domanda alla provincia alla quale era
stato richiesto il contributo.
3.  La  domanda  di  cui  al comma 2 deve essere corredata, a pena di
inammissibilita', da:
a) documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 1;
b)  documentazione  attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro
per  la  cui  instaurazione  o  stabilizzazione  era stato chiesto il
contributo;
c)  una  dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa
ai   sensi  della  vigente  normativa  in  materia  di  dichiarazioni
sostitutive,  attestante  il  possesso, alla data della presentazione
della  domanda  di  cui  al comma 2, dei requisiti di cui all'art. 2,
commi  1  e  2;  i  soggetti  per  i  quali non sussiste l'obbligo di
iscrizione  al  registro  delle  imprese  devono altresi' attestare i
motivi   di   tale  esenzione  nonche'  dichiarare  che  dal  momento
dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto
il  contributo essi esercitano la propria attivita' in Friuli-Venezia
Giulia nelle forme consentite dalla legge.
4.   Una  volta  verificata  la  sussistenza  dei  requisiti  per  la
concessione  degli  incentivi,  la  provincia  competente richiede al
soggetto  che  ha  presentato  la  domanda  di  cui  al  comma 2, una
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi
della  vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per
accertare  le  condizioni  relative  all'applicazione, nell'esercizio
finanziario  in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui
al  presente  comma  e  nei  due  esercizi finanziari precedenti, del
regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di
cui  al  Regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della  Commissione  del 15
dicembre 2006.La dichiarazione di cui al presente comma deve altresi'
contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante
ai  fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il
superamento  dei  massimali  fissati  per la concessione di aiuti «de
minimis»  dall'art.  2,  comma  2,  del Regolamento (CE) n. 1998/2006
della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli
incentivi.»
                              Art. 13.
                        Modifica all'art. 17
      del decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006
1.  Prima  del  comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Regione 0237/Pres./2006 sono inseriti i seguenti:
«1.  Comportano la revoca totale degli incentivi di cui agli articoli
1, comma 1, lettera- a), e 8:
a) la mancata stipulazione nel termine perentorio di cui all'art. 13,
comma 4, del contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) l'esito negativo della verifica di cui all'art. 13, comma 4.
2. Comporta la revoca totale degli incentivi di cui all'art. 1, comma
1,  lette.  b) e c), il mancato deposito, nei termini rispettivamente
indicati,  della  documentazione di cui agli artt. 14, commi 3 e 4, o
15, comma 2».
                              Art. 14.
                       Modifica all'allegato A
     del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006
1.   L'allegato   A   del   decreto   del  Presidente  della  Regione
0237/Pres./2006   e'   sostituito   dall'allegato   A   del  presente
regolamento.
                              Art. 15.
                      Disposizioni transitorie
1.  In  relazione  al contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera-
a),  del  decreto del Presidente della Regione 0237/Pres./2006, entro
sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente Regolamento
possono  essere  presentate  domande di contributo per assunzioni con
contratti   a   tempo   indeterminato,   anche   parziale,  stipulati
successivamente  al  31  agosto  2006  e anteriormente all'entrata in
vigore  del  presente  Regolamento,  purche' le assunzioni soddisfino
tutte le seguenti condizioni:
a)  riguardare  lavoratori  disoccupati o a rischio di disoccupazione
come individuati dall'art. 2 del decreto del Presidente della Regione
0237/Pres/2006;
b)  possedere  i requisiti di cui all'art. 3, comma 2 del decreto del
Presidente della Regione 0237/Pres./2006.
2.  In  relazione  al contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera-
c),  del  decreto  del  Presidente  della  Regione 0237/Pres./2006 la
domanda  di  contributo  puo'  essere presentata entro due mesi dalla
conclusione  del  corso  di  riqualificazione  qualora  i  lavoratori
disoccupati   o  a  rischio  di  disoccupazione  abbiano  iniziato  a
frequentare   il   corso   successivamente   al   31  agosto  2006  e
anteriormente  all'entrata  in  vigore  del  presente regolamento. La
domanda   di   contributo,   ove   presentata   successivamente  alla
conclusione  del  corso, deve essere corredata della dichiarazione di
cui all'art. 15, comma 2.
3.   Le   modifiche   al   decreto   del   Presidente  della  Regione
0237/Pres./2006  introdotte  dal presente regolamento si applicano ai
procedimenti  in corso alla data di entrata in vigore del regolamento
medesimo  per  i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di
concessione.
                              Art. 16.
                          Entrata in vigore
1.  Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione ed entra in vigore il 1° luglio 2007.
(Omissis)
Visto, il Presidente: Illy