(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 25 luglio 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modificazioni, anche al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute, il benessere e l'ambiente, promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali di affezione e ne sancisce il diritto alla dignita' di esseri viventi ed il rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.