Art. 10. Interventi sanitari 1. La competente struttura di cui all'Art. 5, comma 1, assicura: a) il controllo sanitario temporaneo dei cani e dei gatti durante il periodo di osservazione di cui all'Art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) o che si rende necessario per comprovate esigenze sanitarie; b) gli interventi di profilassi, diagnosi, terapia e controllo demografico previsti dalla normativa vigente o ritenuti necessari sugli animali ricoverati, nel periodo di controllo sanitario temporaneo di cui alla lettera a); c) gli interventi di pronto soccorso atti alla stabilizzazione di cani vaganti o gatti che vivono in liberta', ritrovati feriti o gravemente malati, anche attraverso gli interventi garantiti dalla pronta disponibilita' del dipartimento di prevenzione veterinario; d) l'identificazione dei cani raccolti, la ricerca del proprietario e la loro restituzione; e) la sterilizzazione e la degenza post-operatoria dei gatti che vivono in liberta'; f) l'eventuale sterilizzazione e degenza post-operatoria dei cani ricoverati, eseguita per l'alta finalita' dell'interesse pubblico del controllo delle nascite o dei comportamenti indesiderati, che puo' essere effettuata previa autorizzazione del responsabile sanitario della struttura, nelle veci del legittimo proprietario. 2. Gli interventi sanitari di cui al comma 1, possono essere assicurati in adeguate strutture, a tale scopo individuate dalla competente struttura di cui all'Art. 5, comma 1, anche presso i rifugi per animali di cui all'Art. 12.