Art. 11.
                          E u t a n a s i a

    1.  I  cani,  i gatti e gli altri animali di affezione ricoverati
nelle  strutture  di  cui agli Art. 10 e 12, possono essere soppressi
solo   se  gravemente  malati  e  incurabili,  se  affetti  da  gravi
sofferenze,  anche  psichiche,  che  non  assicurino  il rispetto del
benessere  e  delle  loro  esigenze fisiologiche ed etologiche di cui
all'Art. 1, o in caso di loro comprovata pericolosita'.
    2.  La  soppressione  deve  essere  effettuata ad opera di medici
veterinari,  con  metodi  eutanasici  che  non  arrechino  sofferenza
all'animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.
    3.  Ciascuna  struttura  deve  tenere  un apposito registro degli
animali  soppressi  con  specificata  la  diagnosi ed il motivo della
soppressione.