Art. 12. Rifugi per animali 1. I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono ad ospitare nei canili rifugio di cui all'Art. 6: a) i cani e i gatti sequestrati dall'autorita' giudiziaria ed eventualmente affidati in giudiziale custodia, qualora si configuri una ipotesi di reato per inosservanza dei divieti di cui all'Art. 3; b) i cani raccolti o rinvenuti vaganti, successivamente agli interventi sanitari di cui all'Art. 10; c) i cani e i gatti affidati dalla forza pubblica; d) i cani e i gatti ceduti definitivamente dal proprietario, possessore o detentore ed accettati dal comune, con la possibilita' di porre a carico del cedente le spese di mantenimento, secondo quanto previsto con proprio regolamento; e) altri animali di affezione, compatibilmente con la recettivita' e le caratteristiche tecniche della struttura. 2. 1 criteri per il risanamento dei canili comunali esistenti e per la costruzione dei nuovi rifugi per animali previsti dall'Art. 4, comma 1, lettera c), sono determinati dalla giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La gestione dei rifugi per animali puo' essere demandata dai comuni, previa stipulazione di convenzioni, a privati o associazioni, con diritto di prelazione, a condizioni equivalenti, delle associazioni di cui all'Art. 19. 4. I rifugi sono aperti al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, comprendendo il sabato o la domenica, con un minimo di quattro ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all'ingresso delle strutture. Gli enti protezionistici possono accedere alle predette strutture anche in altri orari concordati con i responsabili delle stesse. 5. I gestori dei rifugi devono adottare opportune misure al fine del controllo delle nascite. 6. I rifugi per animali devono garantire assistenza veterinaria e gli interventi di pronto soccorso e di alta specializzazione che si rendessero necessari sugli animali ospitati, anche mediante apposite convenzioni con strutture pubbliche o private.