Art. 13.
                          Cessione e affido

    1. I cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10,
12 e 14 devono essere identificati e identificabili.
    2.  I  cani ed i gatti ricoverati presso le strutture di cui agli
articoli 10  e  12,  d'eta' non inferiore ai sessanta giorni, nonche'
gli altri animali di affezione possono essere ceduti gratuitamente ai
privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle
associazioni di cui all'Art. 19.
    3.  E'  fatto  divieto  di cessione o affido a coloro che abbiano
riportato  condanne  per  maltrattamenti  ad animali, di cani o gatti
ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10 e 12.
    4.  La  cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture
di  cui agli articoli 10 e 12 puo' avvenire trascorsi sessanta giorni
dal ricovero.
    5.  E' consentito l'affido temporaneo gratuito dei cani prima del
termine  di  cui  al  comma 4,  ai  soggetti  di  cui al comma 2, con
l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
      a) deve  essere  decorso  il  periodo  di osservazione previsto
dall'Art. 10, comma 1, lettera a);
      b) l'affidatario  non  puo'  affidare  a  sua  volta  l'animale
durante  il  periodo di affido, senza il consenso scritto del gestore
del canile affidante;
      c) l'affido  temporaneo  non  puo' essere consentito a enti o a
privati cittadini non residenti in Italia.
    6.  Le  procedure  e  le  condizioni  per la cessione e l'affido,
comprendenti anche le modalita' di verifica, sono disciplinate con il
regolamento di cui all'Art. 4, comma 2.