Art. 16.
             Piano degli interventi e Consulta regionale

    1.  Al  fine  di  garantire la salute pubblica e per tutelare gli
animali  di  affezione,  la  giunta  regionale, con la collaborazione
tecnica  della  Consulta  regionale  di cui al comma 6 e acquisito il
parere   della   commissione  consiliare  competente,  approva  entro
centottanta  giorni  il piano regionale triennale degli interventi di
educazione  sanitaria  e  zoofila,  di  controllo  demografico  della
popolazione animale e di prevenzione del randagismo.
    2.  Sulla  base  dei  dati  risultanti dall'anagrafe canina e dal
censimento  delle  colonie  feline  presenti  sul territorio, nonche'
delle  strutture  di  ricovero  di  cui agli articoli 10, 12 e 14, il
piano regionale di cui al comma 1 prevede:
      a) i criteri per l'analisi del fenomeno dell'abbandono dei cani
e della formazione di colonie urbane di gatti liberi;
      b)  le  risorse  per  l'attuazione  degli  interventi di cui al
comma 1;
      c) i  tempi di attuazione delle fasi del piano, secondo criteri
di priorita', e le relative scadenze;
      d) l'individuazione    dei    criteri    per   la   valutazione
dell'efficacia  e  dell'efficienza degli interventi e per la verifica
del raggiungimento degli obiettivi;
      e) le   modalita'   di  partecipazione  delle  associazioni  di
volontariato,  scuole,  enti  locali e privati agli interventi per la
verifica del raggiungimento degli obiettivi;
      f) le   modalita'   che  consentano  una  uniforme  raccolta  e
diffusione dei dati;
      g) le  modalita'  di  utilizzazione della quota assegnata dallo
Stato  ai  sensi  dell'Art.  3  della legge n. 281/1991 e delle norme
vigenti;
      h) la  promozione  delle  iniziative  di  informazione  di  cui
all'Art. 3, comma 4, lettera a), della legge n. 281/1991;
      i) criteri  per l'organizzazione dei corsi d'aggiornamento o di
formazione  professionale  di  cui  all'Art.  3, comma 4, lettera b),
della legge n. 281/1991.
    3.  Gli  interventi  previsti dal piano di cui al comma 1 possono
essere  attuati  anche tramite specifiche convenzioni fra la Regione,
le  ASL, le province, i comuni, l'Ufficio scolastico per la Lombardia
e le associazioni di cui all'Art. 19.
    4. Le ASL inseriscono gli interventi previsti dal piano regionale
di  cui  al  comma 1  nella  programmazione  delle  proprie attivita'
istituzionali.
    5.  Nel  piano di cui al comma 1 sono privilegiati gli interventi
educativi che tendono a responsabilizzare i proprietari sul controllo
dell'attivita'  riproduttiva,  sul  corretto  mantenimento dei propri
animali e sulla tutela della salute e del benessere animale.
    6.  La  giunta  regionale,  entro  novanta  giorni  dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  costituisce la Consulta
regionale  per  la  tutela  degli  animali  di  affezione  e  per  la
prevenzione del randagismo composta da:
      a) un dirigente del servizio veterinario regionale;
      b) un  medico  veterinario  dei servizi di medicina veterinaria
delle ASL;
      c) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle
province lombarde (UPL);
      d) tre  rappresentanti  dei  comuni designati dall'Associazione
regionale dei comuni lombardi (ANCI Lombardia);
      e) tre esperti designati dalle associazioni di cui all'Art. 19;
      f) un   docente   della   facolta'   di   medicina  veterinaria
dell'Universita' degli studi di Milano;
      g) due   medici  veterinari  designati  dalle  associazioni  di
categoria dei medici veterinari;
      h) un  medico veterinario designato dalla Federazione regionale
degli ordini provinciali dei medici veterinari;
      i) un rappresentante dell'Ufficio scolastico per la Lombardia.