Art. 16. Piano degli interventi e Consulta regionale 1. Al fine di garantire la salute pubblica e per tutelare gli animali di affezione, la giunta regionale, con la collaborazione tecnica della Consulta regionale di cui al comma 6 e acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva entro centottanta giorni il piano regionale triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo. 2. Sulla base dei dati risultanti dall'anagrafe canina e dal censimento delle colonie feline presenti sul territorio, nonche' delle strutture di ricovero di cui agli articoli 10, 12 e 14, il piano regionale di cui al comma 1 prevede: a) i criteri per l'analisi del fenomeno dell'abbandono dei cani e della formazione di colonie urbane di gatti liberi; b) le risorse per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1; c) i tempi di attuazione delle fasi del piano, secondo criteri di priorita', e le relative scadenze; d) l'individuazione dei criteri per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi; e) le modalita' di partecipazione delle associazioni di volontariato, scuole, enti locali e privati agli interventi per la verifica del raggiungimento degli obiettivi; f) le modalita' che consentano una uniforme raccolta e diffusione dei dati; g) le modalita' di utilizzazione della quota assegnata dallo Stato ai sensi dell'Art. 3 della legge n. 281/1991 e delle norme vigenti; h) la promozione delle iniziative di informazione di cui all'Art. 3, comma 4, lettera a), della legge n. 281/1991; i) criteri per l'organizzazione dei corsi d'aggiornamento o di formazione professionale di cui all'Art. 3, comma 4, lettera b), della legge n. 281/1991. 3. Gli interventi previsti dal piano di cui al comma 1 possono essere attuati anche tramite specifiche convenzioni fra la Regione, le ASL, le province, i comuni, l'Ufficio scolastico per la Lombardia e le associazioni di cui all'Art. 19. 4. Le ASL inseriscono gli interventi previsti dal piano regionale di cui al comma 1 nella programmazione delle proprie attivita' istituzionali. 5. Nel piano di cui al comma 1 sono privilegiati gli interventi educativi che tendono a responsabilizzare i proprietari sul controllo dell'attivita' riproduttiva, sul corretto mantenimento dei propri animali e sulla tutela della salute e del benessere animale. 6. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce la Consulta regionale per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo composta da: a) un dirigente del servizio veterinario regionale; b) un medico veterinario dei servizi di medicina veterinaria delle ASL; c) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province lombarde (UPL); d) tre rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione regionale dei comuni lombardi (ANCI Lombardia); e) tre esperti designati dalle associazioni di cui all'Art. 19; f) un docente della facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' degli studi di Milano; g) due medici veterinari designati dalle associazioni di categoria dei medici veterinari; h) un medico veterinario designato dalla Federazione regionale degli ordini provinciali dei medici veterinari; i) un rappresentante dell'Ufficio scolastico per la Lombardia.