Art. 17. Controllo demografico 1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in liberta' sono effettuati secondo quanto previsto dall'Art. 9 e dall'Art. 2, comma 8, della legge n. 281/1991. 2. I cani ricoverati presso le strutture ed i rifugi per animali previsti dagli articoli 10 e 12 possono essere sterilizzati per finalita' di interesse pubblico e con le modalita' di cui all'Art. 10, comma 1, lettera f), dai medici veterinari delle ASL o da medici veterinari liberi professionisti allo scopo incaricati dall'ASL o dai comuni, secondo le rispettive competenze.