Art. 19.
                            Volontariato

    1.   Le   associazioni  di  volontariato  iscritte  nel  registro
regionale  delle  organizzazioni  di  volontariato  di cui alla legge
11 agosto  1991,  n.  266 (legge quadro sul volontariato), alla legge
regionale  24 luglio 1993, n. 22 (legge regionale sul volontariato) o
riconosciute  a livello nazionale dai competenti Ministeri secondo le
norme  vigenti,  il cui statuto indichi la protezione degli animali e
dell'ambiente  quale finalita', possono collaborare all'effettuazione
degli  interventi  di educazione sanitaria e di controllo demografico
della  popolazione  canina e dei gatti che vivono in liberta', previo
accordo  con  l'ASL  competente per territorio, o con i comuni per le
rispettive competenze.