Art. 2. O g g e t t o 1. Ai fini della presente legge per animali di affezione s'intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attivita' utili all'uomo. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano, inoltre, agli animali appartenenti alle specie considerate d'affezione che vivono in liberta', tanto in contesti urbani che extraurbani, restando comunque esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).