Art. 20. C o n t r o l l i 1. Le attivita' di accertamento delle infrazioni previste dalla presente legge competono all'ASL ed ai comuni. 2. Per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, i comuni possono altresi' avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di cui all'Art. 19 alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli operatori volontari appartenenti alle associazioni di cui all'Art. 19. 3. Le province, d'intesa con le ASL, concordano le modalita' operative per il rilascio delle autorizzazioni agli operatori volontari di cui all'Art. 19, a seguito del superamento di specifici esami al termine dei corsi di cui all'Art. 6, comma 3; i contenuti dei corsi vengono stabiliti dalle competenti direzioni generali regionali. 4. Il direttore generale dell'ASL propone al Prefetto l'attribuzione della qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria al personale dell'ASL incaricato dei controlli previsti dalle norme di tutela degli animali.