Art. 21. S a n z i o n i 1. Fatte salve le ipotesi di responsabilita' penale, ai contravventori della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) da euro 150 a euro 900 per chi viola le disposizioni di cui all'Art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 6, primo periodo, 7, 8; b) da euro 500 a euro 3000 per chi viola le disposizioni di cui all'Art. 3, comma 5 e comma 6, secondo periodo; c) da euro 25 a euro 150 per chi viola le disposizioni di cui all'Art. 3, comma 9; d) da euro 25 a euro 150 per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, comma 1; e) da euro 150 a euro 900 per chi viola la disposizione di cui all'Art. 8, comma 2; f) da euro 25 a euro 150 per chi viola la disposizione di cui all'Art. 8, comma 4; g) da euro 50 a euro 300 per chi viola le disposizioni di cui all'Art. 9, commi 1, 4 e 6; h) da euro 50 a euro 300 per chi viola le disposizioni di cui all'Art. 11; i) da euro 50 a euro 300 per chi viola le disposizioni di cui all'Art. 13, comma 5, lettera b); l) da euro 500 a euro 3000 per chi svolge le attivita' previste dalla legge in strutture prive dell'autorizzazione di cui all'Art. 15. 2. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni del presente articolo sono introitate dalla Regione, attraverso le ASL e i comuni, per la realizzazione degli interventi conseguenti all'attuazione della presente legge.