Art. 22.
                    Attivita' di rendicontazione

    1.  La  giunta  regionale  rende  conto  al  Consiglio  regionale
dell'attuazione  della  legge  e  dei  risultati da essa ottenuti nel
contrastare   il   randagismo   ed  i  maltrattamenti  degli  animali
d'affezione in Lombardia.
    2.  A  tal  fine  la  giunta regionale trasmette alla commissione
consiliare  competente  una relazione triennale che contenga risposte
documentate ai seguenti quesiti:
      a) quali  interventi  sono  stati  realizzati e quali risultati
sono  stati  ottenuti  dagli  enti  cui  fa carico l'attuazione della
presente  legge, con particolare riguardo alle attivita' di controllo
demografico  e  di  adeguamento  delle  strutture  di ricovero e cura
pubbliche e private;
      b) attraverso  quali  iniziative  si  e'  svolta l'attivita' di
informazione  e  sensibilizzazione  in tema di tutela degli animali e
salute dei cittadini e da quali enti e' stata promossa;
      e) attraverso   quali  modalita'  e  con  quali  esiti  i  vari
soggetti,   pubblici  e  privati,  hanno  realizzato  l'attivita'  di
coordinamento nell'espletamento delle funzioni loro demandate;
      d) quale  e'  stata  l'evoluzione  dell'attivita' sanzionatoria
prevista dalla legge;
      e) in  che  misura il fenomeno del randagismo si e' manifestato
nel triennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di
distribuzione territoriale su base provinciale.