Art. 23.
                            Finanziamento

    1.  Per  le  spese  derivanti dall'attuazione degli interventi di
competenza regionale di cui all'Art. 4 con esclusione delle spese per
l'anagrafe canina e per il funzionamento della Consulta regionale, di
competenza  delle  ASL  di  cui all'Art. 5 e di competenza degli enti
locali  di  cui  all'Art.  6, e' autorizzata per l'anno 2006 la spesa
complessiva di euro 4.719.381,51.
    2.  Alle  spese  di  cui  al  comma 1 si provvede con le apposite
risorse statali stanziate, per l'esercizio finanziario 2006, ai sensi
della  legge  n.  281/1991, all'UPB 5.1.3.2.262 «Prevenzione», di cui
una quota del 25% per le funzioni di competenza della Regione e delle
ASL  e  una  quota  del  75% per le funzioni di competenza degli enti
locali.
    3.  Alle  spese per l'anagrafe canina di cui all'Art. 7, comma 1,
si   provvede   mediante   le   risorse  stanziate,  per  l'esercizio
finanziario   2006,   all'UPB   5.1.2.2.257  «Qualita'  dei  servizi,
semplificazione  dell'accesso, potenziamento della liberta' di scelta
e accesso alle cure».
    4.  Alle spese di funzionamento della Consulta regionale prevista
dall'Art.  16, comma 6, si provvede, per l'esercizio finanziario 2006
e  seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 5.1.2.2.257
«Qualita'  dei  servizi,  semplificazione dell'accesso, potenziamento
della liberta' di scelta e accesso alle cure»;
    5.  In  sede  di  previsione degli esercizi finanziari successivi
potra'   essere   autorizzata  la  destinazione  di  risorse  proprie
regionali per l'attuazione della presente legge.