Art. 3.
         Tutela dei modi di vita degli animali di affezione

    1.  I  proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo
di  animali di affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni
di  vita  adeguate  sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene,
della cura della salute e del benessere e della sanita' dei luoghi di
ricovero  e  contenimento  e  degli  spazi  di  movimento, secondo le
caratteristiche  di  specie  e  di  razza,  nel  rispetto dei bisogni
fisiologici ed etologici dell'animale stesso.
    2.  In  particolare,  e'  vietato  ai  soggetti di cui al comma 1
abbandonare   gli   animali,   infliggere   ad  essi  maltrattamenti,
alimentarli   in   modo   improprio  o  insufficiente,  detenerli  in
condizioni  igienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture o
spazi  non  idonei  in  base  alle  attuali conoscenze scientifiche e
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
    3. E' vietato ai soggetti di cui al comma 1 esercitare la pratica
dell'accattonaggio  esibendo  animali  di  eta'  inferiore ai quattro
mesi,  animali  comunque  in  stato  di  incuria, di denutrizione, in
precarie  condizioni  di  salute,  detenuti in evidenti condizioni di
maltrattamento,   impossibilitati   alla   deambulazione  o  comunque
sofferenti  per  le  condizioni ambientali in cui vengono tenuti o in
condizioni tali da suscitare l'altrui pieta'.
    4.  E'  vietato  usare  animali  come premio o regalo per giochi,
feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attivita'.
    5.  E' vietato, altresi', destinare al commercio o esporre cani o
gatti di eta' inferiore ai sessanta giorni.
    6.  Sono vietati spettacoli, feste, gare, manifestazioni, giochi,
lotterie,  sottoscrizioni  a premi ed esposizioni pubbliche e private
che   comportino   per  gli  animali  maltrattamenti,  costrizione  o
detenzione  inadeguata  in strutture anguste. In ogni caso e' vietato
organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali.
    7.  E' fatto obbligo a chi detiene animali di affezione in numero
o in condizioni tali da poter costituire pericolo per la salute umana
e per il benessere animale definito al comma 1, adottare misure volte
a  garantire  le  condizioni igienico ambientali di cui alla presente
legge ed al regolamento di attuazione.
    8.  L'addestramento  deve  essere  impartito  esclusivamente  con
metodi  non  violenti  e  non  puo' imporre all'animale comportamenti
contrari alla sua attitudine naturale.
    9.  Il  trasporto  e  la  custodia degli animali di affezione, da
chiunque  e per qualunque motivo siano effettuati, devono avvenire in
modo  adeguato  alla  specie,  compatibilmente  con  i  divieti  e le
prescrizioni dei regolamenti vigenti in materia. I mezzi di trasporto
e  gli  imballaggi  devono  essere  tali da proteggere gli animali da
intemperie  e  da  evitare lesioni, consentendo altresi' l'ispezione,
l'abbeveramento,   il   nutrimento   e   la  cura  degli  stessi;  la
ventilazione  e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di
trasporto ed alla specie animale trasportata e comunque rispondenti a
quanto previsto dalla vigente normativa statale e comunitaria.
    10.  Le norme tecniche di applicazione del presente articolo sono
definite  dalla giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.