Art. 5.
                        Competenze delle ASL

    1.  Le  funzioni  e le attivita' sanitarie necessarie a garantire
sul territorio regionale gli interventi previsti dalla presente legge
sono  attribuite, secondo competenza, in ogni ASL, al dipartimento di
prevenzione  veterinario  con  specifica responsabilita', se del caso
con idonea articolazione diretta da un veterinario dirigente.
    2.  Ogni direttore generale di ASL adegua alle disposizioni della
presente legge, ove necessario, entro un anno dall'approvazione della
stessa,  il proprio piano di organizzazione e funzionamento aziendale
secondo  le  procedure previste dalla legge regionale 11 luglio 1997,
n.  31  (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua
integrazione con le attivita' dei servizi sociali).
    3. Alla competente struttura di cui al comma 1 spettano:
      a) la gestione dell'anagrafe del cane;
      b) l'organizzazione,  d'intesa  con i comuni, dell'attivita' di
accalappiamento  dei  cani vaganti, nonche' di raccolta dei gatti che
vivono  in liberta' ai fini della loro sterilizzazione, limitatamente
a quanto indicato dall'Art. 9, commi 4, 5 e 6;
      c) il  censimento,  d'intesa  con  i  comuni, delle zone in cui
esistono colonie feline;
      d) la   stipula,   d'intesa   con   i  comuni,  di  accordi  di
collaborazione  con i privati e le associazioni per la gestione delle
colonie feline;
      e) gli  interventi  di  controllo demografico della popolazione
canina e felina di cui all'Art. 17;
      f) la  soppressione,  esclusivamente  con metodi eutanasici dei
cani  catturati e dei gatti raccolti, qualora ricorrano le condizioni
di cui all'Art. 11, comma 1;
      g) il  servizio  di  ricovero  sanitario per l'esecuzione degli
interventi  di  profilassi,  diagnosi  e  terapia  sugli  animali  di
affezione, limitatamente ai cani ricoverati ed ai gatti che vivono in
stato di liberta', per il tempo previsto dalla legislazione sanitaria
vigente  ai  fini  della  profilassi  antirabbica  e  per  la degenza
sanitaria;
      h) l'attivita'  di  vigilanza  e di prevenzione e accertamento,
effettuata  dal personale incaricato, delle infrazioni previste dalla
presente  legge,  ferma  restando  l'analoga competenza attribuita ad
altri soggetti.
    4. Al direttore generale dell'ASL competono:
      a) la   titolarita'   dei  poteri  sanzionatori  relativi  alle
infrazioni amministrative previste dalla presente legge;
      b) l'emanazione  del  provvedimento propedeutico all'erogazione
dell'indennizzo regionale di cui all'Art. 18;
      c) l'approvazione,  su  proposta  della competente struttura di
cui  al  comma 1,  dei  progetti  attuativi degli interventi affidati
all'ASL dal piano regionale di cui all'Art. 16, comma 1.
    5.  La  giunta  regionale,  entro  novanta  giorni  dalla data di
entrata  in  vigore della presente legge, definisce, in coerenza alle
norme  nazionali,  i  requisiti  e  le  modalita'  di  gestione della
struttura di cui al comma 1.