Art. 6. Competenze degli enti locali 1. Ai comuni, singoli od associati, ed alle comunita' montane, ferma restando la propria autonomia, competono: a) la predisposizione, nell'ambito del territorio provinciale o di provincia contigua, se piu' vicino, delle strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilita' nelle forme ritenute piu' opportune, anche provvedendo al risanamento dei canili comunali gia' esistenti e costruendo nuovi rifugi per animali, secondo quanto previsto dall'Art. 4, comma 1, della legge n. 281/1991. La struttura deputata alla funzione di canile sanitario e' messa a disposizione della ASL competente in comodato d'uso; b) la prestazione del servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti, fatta salva la facolta' per i comuni di demandare detto servizio, mediante convenzioni, ad enti pubblici, associazioni, cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e imprenditori privati; c) l'attivita' di vigilanza e di prevenzione ed accertamento, effettuata dal corpo di polizia locale, delle infrazioni previste dalla presente legge; d) la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi della presente legge e sulle modalita' di attuazione, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di cui all'Art. 19 e dei medici veterinari, e la predisposizione di sportelli per l'anagrafe canina; e) la collaborazione con le ASL per le funzioni di cui all'Art. 5, comma 3, lettere a) e h); f) la possibilita' di istituire l'ufficio tutela animali ed un fondo speciale per la sterilizzazione di cani e gatti i cui proprietari versino in stato di indigenza; g) a stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con le ASL, con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline. 2. Il sindaco, nella sua qualita' di autorita' sanitaria locale: a) rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei rifugi per animali, pubblici o privati, e delle altre strutture di ricovero per animali previste dalla presente legge; b) puo' disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali di affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e del benessere animale. 3. Alle province competono l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di qualificazione per gli operatori volontari delle associazioni di cui all'Art. 19, sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di cui all'Art. 16, comma 1, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di collaborazione con l'ASL e gli enti locali prevista dalla presente legge. 4. Le province possono inoltre: a) promuovere lo studio, in collaborazione con la Consulta regionale di cui all'Art. 16, comma 6, della mappatura della situazione esistente, nonche' la raccolta delle istanze di amministrazioni pubbliche, enti, associazioni e privati cittadini che sollecitano interventi, informazioni o coordinamenti operativi; b) effettuare il coordinamento delle associazioni iscritte nel registro provinciale del volontariato, ai sensi della legge regionale 16 settembre 1996, n. 28 (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo); c) curare la prevenzione di comportamenti anti-etici, dei reati e delle violazioni di legge nei confronti degli animali e del loro ambiente mediante strumenti di promozione culturale e di vigilanza.