Art. 6.
                    Competenze degli enti locali

    1.  Ai  comuni,  singoli od associati, ed alle comunita' montane,
ferma restando la propria autonomia, competono:
      a) la predisposizione, nell'ambito del territorio provinciale o
di  provincia  contigua,  se piu' vicino, delle strutture di ricovero
deputate  alle  funzioni  di  canile  sanitario  e di canile rifugio,
acquisendone  la  disponibilita' nelle forme ritenute piu' opportune,
anche provvedendo al risanamento dei canili comunali gia' esistenti e
costruendo   nuovi   rifugi  per  animali,  secondo  quanto  previsto
dall'Art.  4, comma 1, della legge n. 281/1991. La struttura deputata
alla  funzione  di canile sanitario e' messa a disposizione della ASL
competente in comodato d'uso;
      b) la   prestazione   del   servizio  di  ricovero  di  animali
d'affezione  catturati  o  raccolti,  fatta  salva  la facolta' per i
comuni  di  demandare  detto  servizio, mediante convenzioni, ad enti
pubblici,   associazioni,  cooperative  sociali  di  cui  alla  legge
8 novembre  1991,  n.  381  (Disciplina  delle cooperative sociali) e
imprenditori privati;
      c) l'attivita'  di  vigilanza e di prevenzione ed accertamento,
effettuata  dal  corpo  di  polizia locale, delle infrazioni previste
dalla presente legge;
      d) la  realizzazione  di  campagne  informative sugli obiettivi
della   presente   legge  e  sulle  modalita'  di  attuazione,  anche
avvalendosi  della  collaborazione delle associazioni di cui all'Art.
19  e  dei  medici  veterinari, e la predisposizione di sportelli per
l'anagrafe canina;
      e) la collaborazione con le ASL per le funzioni di cui all'Art.
5, comma 3, lettere a) e h);
      f) la  possibilita' di istituire l'ufficio tutela animali ed un
fondo  speciale  per  la  sterilizzazione  di  cani  e  gatti  i  cui
proprietari versino in stato di indigenza;
      g) a  stipula  di  convenzioni  o accordi di collaborazione, di
intesa  con  le  ASL, con i privati e le associazioni per la gestione
delle colonie feline.
    2. Il sindaco, nella sua qualita' di autorita' sanitaria locale:
      a) rilascia  l'autorizzazione  al  funzionamento dei rifugi per
animali,  pubblici o privati, e delle altre strutture di ricovero per
animali previste dalla presente legge;
      b) puo' disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali di
affezione  siano  posti  in  osservazione  per  l'accertamento  delle
condizioni  fisiche,  anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e
del benessere animale.
    3.  Alle province competono l'organizzazione e lo svolgimento dei
corsi   di   qualificazione   per   gli   operatori  volontari  delle
associazioni  di  cui  all'Art.  19,  sulla  base  delle  indicazioni
contenute  nel  piano  regionale di cui all'Art. 16, comma 1, ai fini
dell'esercizio  dell'attivita' di collaborazione con l'ASL e gli enti
locali prevista dalla presente legge.
    4. Le province possono inoltre:
      a) promuovere  lo  studio,  in  collaborazione  con la Consulta
regionale   di  cui  all'Art.  16,  comma 6,  della  mappatura  della
situazione   esistente,   nonche'   la   raccolta  delle  istanze  di
amministrazioni pubbliche, enti, associazioni e privati cittadini che
sollecitano interventi, informazioni o coordinamenti operativi;
      b) effettuare  il coordinamento delle associazioni iscritte nel
registro provinciale del volontariato, ai sensi della legge regionale
16 settembre  1996,  n.  28  (Promozione,  riconoscimento  e sviluppo
dell'associazionismo);
      c) curare la prevenzione di comportamenti anti-etici, dei reati
e  delle  violazioni  di legge nei confronti degli animali e del loro
ambiente mediante strumenti di promozione culturale e di vigilanza.