Art. 7. Anagrafe canina 1. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) istituisce l'anagrafe canina, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione dei dati provenienti dalle singole anagrafi canine delle ASL della Lombardia. A tale scopo la Giunta provvede all'allestimento di un sistema informativo della competente struttura delle ASL di cui all'Art. 5, comma 1, garantendo la compatibilita' ed il recupero dei dati gia' esistenti nelle anagrafi attivate in conformita' alla legge regionale 8 settembre 1987, n. 30 (Prevenzione del randagismo - Tutela degli animali e della salute pubblica) ed il necessario collegamento con il progetto Carta regionale dei servizi - Sistema informativo socio sanitario della Regione Lombardia (CRS-SISS); b) individua le modalita' per la gestione dell'anagrafe canina, anche mediante gli strumenti informatici regionali, garantendo il pieno coinvolgimento dei comuni e dei medici veterinari libero-professionisti, al fine di consentire la maggiore disponibilita' di sportelli per l'anagrafe del cane, nonche' la metodologia di identificazione, secondo la tecnica piu' avanzata. 2. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, e' tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro quarantacinque giorni dalla nascita. 3. In caso di cessione definitiva, colui che cede il cane e' tenuto a farne denuncia all'anagrafe canina entro quindici giorni dall'evento. Il nuovo proprietario e' comunque tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al comma 2. 4. Il proprietario, il possessore o il detentore e' tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall'evento. 5. All'atto dell'iscrizione all'anagrafe canina e' eseguita l'identificazione del cane con metodologia indolore. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il sistema di identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore e' tenuto a provvedere nuovamente all'applicazione del sistema identificativo entro quindici giorni dall'accertamento. 6. Le denunce e le registrazioni effettuate in conformita' alla legge regionale n. 30/1987 non devono essere ripetute. Per quanto riguarda i tatuaggi, si applica quanto previsto al comma 5, secondo periodo.