Art. 9. Protezione dei gatti 1. I gatti che vivono in stato di liberta' sul territorio sono protetti ed e' vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d'intesa con l'ASL competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, compatibilmente con il rispetto delle norme igieniche. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compone e dal fatto che sia o no accudita dai cittadini. 2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina, l'ASL, d'intesa con i comuni e con la collaborazione delle associazioni di cui all'Art. 19, provvede a censire le zone in cui esistono colonie feline. 3. I privati e le associazioni di cui all'Art. 19 possono, previa stipulazione di apposito accordo di collaborazione, richiedere al comune, d'intesa con l'ASL, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti. 4. La cattura dei gatti che vivono in stato di liberta' e' consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie necessarie al loro benessere o per l'allontanamento di cui al comma 1 ed e' garantita dalla competente struttura di cui all'Art. 5, comma 1, da volontari delle associazioni di cui all'Art. 19 e dai privati di cui al comma 3. 5. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare, sono reimmessi nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario od in un habitat idoneo identificato ai sensi del comma 1. 6. La soppressione dei gatti che vivono in stato di liberta' puo' avvenire solo alle condizioni e con le modalita' di cui all'Art. 11.