Art. 9.
                        Protezione dei gatti

    1.  I  gatti  che vivono in stato di liberta' sul territorio sono
protetti  ed  e'  vietato  a chiunque maltrattarli o allontanarli dal
loro  habitat.  Se  il comune, d'intesa con l'ASL competente, accerta
che  l'allontanamento  si  rende inevitabile per la loro tutela o per
gravi  motivazioni  sanitarie,  individua  altra idonea collocazione,
compatibilmente con il rispetto delle norme igieniche. Si intende per
habitat   di  colonia  felina  qualsiasi  territorio  o  porzione  di
territorio,  urbano  e non, edificato e non, nel quale risulti vivere
stabilmente  una  colonia  felina,  indipendentemente  dal  numero di
soggetti  che  la  compone  e  dal  fatto  che  sia o no accudita dai
cittadini.
    2.  Per  favorire  i  controlli  sulla popolazione felina, l'ASL,
d'intesa  con  i comuni e con la collaborazione delle associazioni di
cui  all'Art.  19, provvede a censire le zone in cui esistono colonie
feline.
    3. I privati e le associazioni di cui all'Art. 19 possono, previa
stipulazione  di  apposito  accordo  di collaborazione, richiedere al
comune,  d'intesa con l'ASL, la gestione delle colonie feline, per la
tutela  della  salute  e la salvaguardia delle condizioni di vita dei
gatti.
    4.  La  cattura  dei  gatti  che  vivono  in stato di liberta' e'
consentita  solo  per  la  sterilizzazione,  per  le  cure  sanitarie
necessarie al loro benessere o per l'allontanamento di cui al comma 1
ed  e'  garantita  dalla  competente  struttura  di  cui  all'Art. 5,
comma 1,  da  volontari  delle  associazioni di cui all'Art. 19 e dai
privati di cui al comma 3.
    5. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o
tatuaggio al padiglione auricolare, sono reimmessi nella loro colonia
di  provenienza e nel loro habitat originario od in un habitat idoneo
identificato ai sensi del comma 1.
    6. La soppressione dei gatti che vivono in stato di liberta' puo'
avvenire solo alle condizioni e con le modalita' di cui all'Art. 11.