Art. 2. Disposizioni generali 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'Art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003. 2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'interessato ed e' compiuto quando, per lo svolgimento delle finalita' di interesse pubblico, non e' possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari. 3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari individuati nel presente atto deve essere effettuato previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso gli interessati; la comunicazione e la diffusione sono ammesse solo se indispensabili per adempiere agli obblighi o per svolgere i compiti indicati.