Art. 2.
                        Disposizioni generali

    1.  Ai  fini del presente regolamento si applicano le definizioni
contenute nell'Art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003.
    2.  Il  trattamento  dei  dati avviene nel rispetto dei diritti e
delle  liberta'  fondamentali dell'interessato ed e' compiuto quando,
per  lo  svolgimento  delle  finalita'  di interesse pubblico, non e'
possibile  il  trattamento  dei dati anonimi oppure di dati personali
non sensibili o giudiziari.
    3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari individuati nel
presente  atto  deve  essere  effettuato  previa  verifica della loro
pertinenza,  completezza  e indispensabilita' rispetto alle finalita'
perseguite  nei  singoli  casi, specie quando la raccolta non avvenga
presso gli interessati; la comunicazione e la diffusione sono ammesse
solo  se  indispensabili per adempiere agli obblighi o per svolgere i
compiti indicati.