ALLEGATO . Regolamento per la concessione di contributi ai comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo in esecuzione dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attivita' agricola in aree montane). Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e i criteri per la concessione di contributi per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo, in esecuzione dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attivita' agricola in aree montane) a favore dei comuni ricompresi nei territori classificati montani dalla normativa regionale vigente. Art. 2. Modalita' di presentazione delle domande 1. Le domande di contributo sono presentate al servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, entro il termine perentorio del 1 marzo di ciascun anno. 2. Le domande sono corredate della seguente documentazione: a) relazione tecnico illustrativa che descrive dettagliatamente l'area oggetto dell'intervento proposto, la realta' agronomica e fondiaria, gli obiettivi perseguiti nelle materie agricola ed economica e la previsione di organizzazione delle aree; essa, inoltre, illustra gli aspetti urbanistici correlati all'approvazione del piano, gli aspetti ambientali e paesaggistici e contiene l'indicazione delle infrastrutture da realizzarsi, il cronoprogramma dell'intervento ed il preventivo di spesa. In particolare sono indicati l'estensione della superficie considerata, il numero delle particelle ricomprese, il numero degli intestatari interessati e l'eventuale quota percentuale di partecipazione volontaria alla spesa da parte del comune richiedente; b) deliberazione dell'organo competente del comune concernente l'avvio del procedimento di formazione del piano, l'assunzione dell'eventuale partecipazione volontaria alla spesa ritenuta ammissibile e l'autorizzazione a presentare domanda di contributo. Art. 3. Criteri di concessione dei contributi 1. E' attribuita priorita' alle domande di concessione dei contributi che presentano il punteggio piu' elevato ottenuto dalla somma dei valori, arrotondati alla seconda cifra decimale, ricavati sulla base dei seguenti indicatori esistenti alla data di presentazione della domanda: a) estensione del piano di insediamento produttivo agricolo: valore del numero di ettari di superficie interessata; b) frammentazione della proprieta': valore del numero di particelle per unita' di superficie (ettaro) ricomprese nel piano; c) polverizzazione della proprieta': valore del numero di intestatari per unita' di superficie (ettaro), interessati dal piano; d) compartecipazione alla spesa da parte del comune richiedente: dieci volte il valore della quota percentuale di partecipazione alla spesa ammissibile a contributo. 2. In caso di parita' di punteggio vale l'ordine cronologico di presentazione delle domande. 3. Non possono essere finanziati piani di comuni che non hanno concluso analoghi interventi gia' finanziati ai sensi del presente regolamento. Art. 4. Modalita' di concessione dei contributi 1. La graduatoria delle domande di contributo pervenute entro il termine di cui all'art. 2, che attuano gli obiettivi prefissati dalla legge regionale n. 16/2006, e' approvata annualmente e resta valida fino al 31 dicembre dello stesso anno. 2. Il contributo e' concesso nella misura del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo fissato al comma 2 dell'art. 5, salvo quanto previsto alla lettera- d) del comma 1 dell'art. 3. 3. Qualora una domanda non possa essere interamente finanziata per insufficienza di risorse disponibili, la stessa puo' essere accolta con l'assunzione da parte del comune richiedente della restante spesa non finanziabile; in caso contrario, si procede allo scorrimento della graduatoria con le medesime modalita'. 4. Le ulteriori risorse finanziarie eventualmente disponibili nel corso dell'anno, sono destinate prioritariamente alla copertura della quota assunta dal comune, ai sensi del comma 3. 5. Le domande non finanziate per carenza di risorse rimangono comunque in graduatoria e sono finanziate nell'ordine, nel caso di sopravvenuta disponibilita' di risorse finanziarie. Art. 5. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo le spese, comprensive dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) qualora questa rappresenti un costo, per: a) studi di fattibilita' e progettazione; b) acquisizione di aree; c) spese connesse alla realizzazione di infrastrutture; d) spese tecniche generali per espropriazioni, volture e trascrizioni, nonche' eventuali spese notarili; e) spese per imposte, tasse e diritti conseguenti l'acquisizione delle aree e la loro trascrizione. 2. La spesa massima ammissibile riferita alle tipologie di cui al comma 1, e' determinata in 34.000,00 euro per ettaro. Art. 6. Modalita' di erogazione e rendicontazione 1. L'erogazione dei contributi avviene in via anticipata, secondo le seguenti modalita': a) acconto del 10% della spesa ritenuta ammissibile, a seguito dell'adozione del piano di insediamento produttivo agricolo, da parte dell'organo competente del comune; b) saldo del contributo a seguito dell'approvazione del piano da parte dell'organo competente del comune ed alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. Per la rendicontazione delle spese effettuate si applica l'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 3. Le spese ammesse a contributo sono rendicontate entro sei anni dalla data del decreto di concessione del contributo, fatta salva la possibilita' di proroghe richieste dal comune per giustificati motivi, per un periodo complessivo comunque non superiore ad ulteriori sei anni. Art. 7. Declaratoria di decadenza 1. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 3 dell'art. 6, il servizio competente procede alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate. 2. In caso di revoca, possono essere riconosciute all'ente le spese documentate e relative ad interventi dichiarati funzionali dal responsabile del procedimento del comune. Art. 8. Cumulabilita' 1. E' ammessa la cumulabilita' di contributi per le finalita' di cui al presente regolamento; in tal caso, la somma non deve superare la spesa ammissibile di cui all'art. 5, comma 2. Art. 9. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione, le domande di cui all'art. 2 sono presentate entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy