ALLEGATO .
Regolamento  per la concessione di contributi ai comuni della Regione
autonoma  Friuli-Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati
montani,  per  la  progettazione  e  la  realizzazione  dei  piani di
insediamento  produttivo  agricolo  in  esecuzione dell'art. 27 della
legge   regionale  10  agosto  2006,  n.  16  (Norme  in  materia  di
razionalizzazione  fondiaria  e di promozione dell'attivita' agricola
in aree montane).
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e i criteri per la
concessione di contributi per la progettazione e la realizzazione dei
piani di insediamento produttivo agricolo, in esecuzione dell'art. 27
della  legge  regionale  10  agosto  2006, n. 16 (Norme in materia di
razionalizzazione  fondiaria  e di promozione dell'attivita' agricola
in  aree  montane)  a  favore  dei  comuni  ricompresi  nei territori
classificati montani dalla normativa regionale vigente.
                               Art. 2.
              Modalita' di presentazione delle domande
1.  Le  domande  di contributo sono presentate al servizio competente
della  Direzione  centrale  risorse  agricole,  naturali, forestali e
montagna, entro il termine perentorio del 1 marzo di ciascun anno.
2. Le domande sono corredate della seguente documentazione:
a)  relazione  tecnico  illustrativa  che  descrive  dettagliatamente
l'area  oggetto  dell'intervento  proposto,  la  realta' agronomica e
fondiaria,   gli  obiettivi  perseguiti  nelle  materie  agricola  ed
economica  e  la  previsione  di  organizzazione  delle  aree;  essa,
inoltre,  illustra gli aspetti urbanistici correlati all'approvazione
del   piano,  gli  aspetti  ambientali  e  paesaggistici  e  contiene
l'indicazione  delle infrastrutture da realizzarsi, il cronoprogramma
dell'intervento  ed  il  preventivo  di  spesa.  In  particolare sono
indicati  l'estensione  della superficie considerata, il numero delle
particelle  ricomprese,  il  numero  degli  intestatari interessati e
l'eventuale quota percentuale di partecipazione volontaria alla spesa
da parte del comune richiedente;
b)   deliberazione  dell'organo  competente  del  comune  concernente
l'avvio  del  procedimento  di  formazione  del  piano,  l'assunzione
dell'eventuale   partecipazione   volontaria   alla   spesa  ritenuta
ammissibile e l'autorizzazione a presentare domanda di contributo.
                               Art. 3.
                Criteri di concessione dei contributi
1. E' attribuita priorita' alle domande di concessione dei contributi
che  presentano  il  punteggio  piu' elevato ottenuto dalla somma dei
valori,  arrotondati alla seconda cifra decimale, ricavati sulla base
dei  seguenti  indicatori  esistenti alla data di presentazione della
domanda:
a)  estensione  del piano di insediamento produttivo agricolo: valore
del numero di ettari di superficie interessata;
b)  frammentazione  della proprieta': valore del numero di particelle
per unita' di superficie (ettaro) ricomprese nel piano;
c) polverizzazione della proprieta': valore del numero di intestatari
per unita' di superficie (ettaro), interessati dal piano;
d)  compartecipazione  alla  spesa  da  parte del comune richiedente:
dieci  volte il valore della quota percentuale di partecipazione alla
spesa ammissibile a contributo.
2.  In  caso  di  parita'  di  punteggio vale l'ordine cronologico di
presentazione delle domande.
3.  Non  possono  essere  finanziati  piani  di  comuni che non hanno
concluso  analoghi  interventi  gia' finanziati ai sensi del presente
regolamento.
                               Art. 4.
               Modalita' di concessione dei contributi
1.  La  graduatoria  delle  domande  di contributo pervenute entro il
termine di cui all'art. 2, che attuano gli obiettivi prefissati dalla
legge  regionale  n. 16/2006, e' approvata annualmente e resta valida
fino al 31 dicembre dello stesso anno.
2.  Il  contributo e' concesso nella misura del cento per cento della
spesa  ritenuta  ammissibile  nel  limite  massimo fissato al comma 2
dell'art.  5,  salvo  quanto  previsto  alla  lettera- d) del comma 1
dell'art. 3.
3.  Qualora  una  domanda non possa essere interamente finanziata per
insufficienza  di  risorse disponibili, la stessa puo' essere accolta
con l'assunzione da parte del comune richiedente della restante spesa
non  finanziabile;  in  caso  contrario,  si procede allo scorrimento
della graduatoria con le medesime modalita'.
4.  Le  ulteriori  risorse  finanziarie eventualmente disponibili nel
corso dell'anno, sono destinate prioritariamente alla copertura della
quota assunta dal comune, ai sensi del comma 3.
5.  Le  domande  non  finanziate  per  carenza  di  risorse rimangono
comunque  in  graduatoria  e sono finanziate nell'ordine, nel caso di
sopravvenuta disponibilita' di risorse finanziarie.
                               Art. 5.
                          Spese ammissibili
1.  Sono  ammissibili a contributo le spese, comprensive dell'imposta
sul valore aggiunto (IVA) qualora questa rappresenti un costo, per:
a) studi di fattibilita' e progettazione;
b) acquisizione di aree;
c) spese connesse alla realizzazione di infrastrutture;
d)   spese   tecniche   generali   per   espropriazioni,   volture  e
trascrizioni, nonche' eventuali spese notarili;
e)  spese  per  imposte,  tasse  e diritti conseguenti l'acquisizione
delle aree e la loro trascrizione.
2.  La  spesa  massima  ammissibile riferita alle tipologie di cui al
comma 1, e' determinata in 34.000,00 euro per ettaro.
                               Art. 6.
              Modalita' di erogazione e rendicontazione
1.  L'erogazione dei contributi avviene in via anticipata, secondo le
seguenti modalita':
a)  acconto  del  10%  della  spesa  ritenuta  ammissibile, a seguito
dell'adozione del piano di insediamento produttivo agricolo, da parte
dell'organo competente del comune;
b)  saldo  del  contributo  a  seguito dell'approvazione del piano da
parte  dell'organo  competente  del  comune ed alla pubblicazione del
relativo avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Per la rendicontazione delle spese effettuate si applica l'art. 42
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3.  Le  spese  ammesse  a contributo sono rendicontate entro sei anni
dalla  data del decreto di concessione del contributo, fatta salva la
possibilita'  di  proroghe  richieste  dal  comune  per  giustificati
motivi,   per  un  periodo  complessivo  comunque  non  superiore  ad
ulteriori sei anni.
                               Art. 7.
                      Declaratoria di decadenza
1. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 3 dell'art. 6,
il  servizio  competente  procede  alla  revoca  del contributo ed al
recupero delle somme erogate.
2.  In  caso di revoca, possono essere riconosciute all'ente le spese
documentate  e  relative  ad  interventi  dichiarati  funzionali  dal
responsabile del procedimento del comune.
                               Art. 8.
                            Cumulabilita'
1.  E' ammessa la cumulabilita' di contributi per le finalita' di cui
al  presente  regolamento; in tal caso, la somma non deve superare la
spesa ammissibile di cui all'art. 5, comma 2.
                               Art. 9.
                          Norma transitoria
1.  In  sede di prima applicazione, le domande di cui all'art. 2 sono
presentate  entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
                              Art. 10.
                          Entrata in vigore
1.  Il  presente  regolamento  entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
Visto, il Presidente: Illy